Cassazione Penale, Sentenza n. 31320/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 09/12/2024 del G.i.p. che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi (prodotto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a.) o, in alternativa, del controvalore in denaro. Il ricorrente asseriva di essere terzo estraneo, proprietario dei metalli depositati presso Esposito Group Spa per effetto di un contratto di deposito/"Conto Tesoro" valido ed efficace; lamentava che il Tribunale del riesame non aveva considerato la proprietà, la buona fede e l'assenza di collegamenti con le società indagate, né aveva adeguatamente istruito la richiesta di restituzione del controvalore dopo la vendita dell'oro; richiamava altresì la tutela dei terzi creditori prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto alla precedente istanza rigettata (provvedimento del 24/11/2023) e privo di elementi nuovi, e che il ricorrente non avesse confutato adeguatamente i rilievi del Tribunale del riesame. La Corte ha inoltre osservato che l'oro era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e che il ricorrente, in quanto terzo di buona fede, ha un mero diritto di credito che deve essere fatto valere nel procedimento previsto dal Codice Antimafia (artt. 52 e ss., art. 57 e segg.), con verifica dei crediti davanti al giudice delegato; pertanto l'impugnazione non era funzionale a ottenere un risultato immediatamente produttivo di effetti per l'impugnante. Per queste ragioni è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Norma invocata quale rimedio di impugnazione reale: il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che l'appello ex art. 322-bis sia inammissibile se meramente ripropositivo rispetto a questioni già esaminate e prive di nuovi elementi; l'impugnazione deve enunciare i punti di censura con specificità.
d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) artt. 52 e ss.
Il Codice Antimafia disciplina la tutela dei terzi creditori nel contesto di misure patrimoniali preventive e di sequestro: il terzo che vanta diritti sui beni sequestrati ha un diritto di credito da far verificare nel procedimento di accertamento dell'attivo e passivo (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo). La Corte ha ritenuto che il ricorrente debba avvalersi di tale procedura per ottenere soddisfazione.
art. 56 d.lgs. 159/2011
Indica la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri nella gestione e che sia l'amministratore a valutare ed eventualmente soddisfare le istanze contrattuali dei terzi; la Corte ha rilevato che le richieste derivanti dal contratto "Conto Tesoro" possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario.
art. 57 d.lgs. 159/2011
Prevede la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la procedura per la formazione dello stato passivo: la Corte ha richiamato tale procedimento come la sede appropriata per la tutela del credito del terzo.
art. 58 d.lgs. 159/2011
Regola l'istanza di ammissione del creditore e la partecipazione al riparto; citata dal ricorrente e richiamata dalla Corte come parte del meccanismo concorsuale che il terzo deve utilizzare.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Norma connessa richiamata nel provvedimento: collega le disposizioni del Codice Antimafia con il procedimento penale e con le modalità di tutela dei terzi creditori nei confronti dei beni sequestrati.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili quando non risulta assenza di colpa nella proposizione: la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione al ricorrente.
art. 310 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza)
Richiamato in dottrina/giurisprudenza sul contenuto dell'appello cautelare: l'appello deve individuare i punti della decisione e motivare i motivi di fatto e di diritto; principio applicato analogicamente all'appello reale ex art. 322-bis.
Massime di principio
- Se si è terzi creditori su beni sottoposti a sequestro penale, la via ordinaria è quella di far valere il credito nel procedimento di verifica previsto dal d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione, udienza, stato passivo); non sempre è possibile ottenere il dissequestro immediato del bene, soprattutto se l'amministratore giudiziario ha già ottenuto autorizzazione a venderlo.
- Un'impugnazione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. è inammissibile se ripropone questioni già decise senza apporto di nuovi elementi: il ricorrente deve indicare specificità e novità probatorie o giuridiche rispetto ai precedenti rigetti.
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata: essa consente l'ammissione al procedimento di verifica, non la rimozione automatica del vincolo cautelare.
- Se il bene è stato venduto e il ricavato è stato versato al F.U.G. o simili, la tutela del terzo si esercita sul controvalore tramite il procedimento di formazione dello stato passivo e non mediante un immediato dissequestro del bene materiale.
- Chi propone ricorso privo di fondamento o meramente reiterativo rischia la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle spese e di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è dunque essenziale verificare e allegare elementi nuovi e la correttezza dell'iter procedurale prima di impugnare.
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