Decreto dirigenziale n. 33 del 21/05/2020
Abrogazione Decreto Direttoriale n. 16/2020 - Proroga termini presentazione istanze contributi retrofit carri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto abroga il precedente decreto direttoriale n. 16/2020 e riorganizza, per il solo anno 2020, le modalità e le scadenze di trasmissione dei dati necessari al riconoscimento dei contributi previsti dal decreto n. 1/2019 per l’ammodernamento dei sistemi frenanti dei carri merci e l’abbattimento del rumore. Vengono fissati nuovi termini per imprese ferroviarie, detentori e RFI, chiarita la documentazione da presentare per il periodo 1 luglio 2019-30 aprile 2020, disciplinate le verifiche del MIT in forma documentale e introdotto un codice identificativo per ciascun detentore.
Proroga e ridefinizione per il 2020 delle procedure di rendicontazione e vigilanza sui contributi per il retrofit dei carri merci con sistemi frenanti meno rumorosi
Proroga e ridefinizione delle procedure per i contributi retrofit dei carri merci
Il decreto direttoriale interviene sull'attuazione del decreto n. 1 del 7 gennaio 2019, che disciplina i contributi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, finalizzati anche all'abbattimento del rumore e alla compensazione dei maggiori oneri di gestione. L'atto, adottato in un contesto di emergenza COVID-19, modifica le tempistiche e le modalità operative per il 2020, abrogando il precedente decreto n. 16 del 30 marzo 2020.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento richiama: il decreto direttoriale n. 1/2019, che fissa criteri e modalità dei contributi; il decreto n. 14 del 9 marzo 2020, istitutivo del gruppo di lavoro per vigilanza e monitoraggio; la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio sul contenimento dell'emergenza epidemiologica; il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; la richiesta di proroga di FERCARGO del 17 marzo 2020; e il decreto n. 16/2020, poi superato. La finalità è garantire, nonostante l'emergenza, il corretto flusso informativo e la prosecuzione della procedura di riconoscimento dei contributi.
Abrogazione del decreto n. 16/2020 e nuova disciplina transitoria
L'art. 1, comma 1, dispone l'abrogazione del decreto direttoriale n. 16/2020. Il comma 2 disciplina in modo puntuale, per il solo periodo 1 luglio 2019-30 aprile 2020, la rendicontazione dei dati necessari alla procedura contributiva.
Trasmissione dei dati da parte delle imprese ferroviarie
Le imprese ferroviarie devono trasmettere entro il 15 giugno 2020, in un unico invio al gestore dell'infrastruttura e al MIT, i dati sulle percorrenze mediante i modelli resi disponibili da RFI. Il comma 2, lettera d), chiarisce che i dati trasmessi in un'unica soluzione sostituiscono e annullano quelli già inviati in precedenza.
Trasmissione dei report da parte di RFI
RFI, dopo verifica e condivisione delle informazioni ricevute da detentori e imprese ferroviarie, deve trasmettere al MIT i report definitivi e consolidati relativi a:
- III trimestre 2019 entro il 31 luglio 2020;
- IV trimestre 2019 entro il 7 settembre 2020;
- I quadrimestre 2020 entro il 31 ottobre 2020.
Adempimenti dei detentori e modello di rendicontazione
I detentori devono trasmettere al MIT entro il 15 giugno 2020 un file PDF e la relativa versione Excel, secondo il modello predisposto da RFI, separando i dati dei carri retrofittati nei seguenti periodi:
- 1 gennaio 2018 - 30 giugno 2019;
- 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019;
- 1 gennaio 2020 - 30 aprile 2020.
Il decreto precisa che il campo "Nobo" deve essere sempre compilato; se l'organismo notificato non è stato coinvolto nel processo di modifica, il campo deve riportare la dicitura "N.A.". Il modello coincide con quello previsto dalle linee guida retrofit dell'11 luglio 2019, integrato con il codice identificativo del detentore attribuito da RFI.
Presentazione della richiesta di contributo ed erogazione
Entro il 30 settembre 2020 i richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal gestore dell'infrastruttura, devono presentare al MIT la "Comunicazione di esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo" relativa all'anno 2019, utilizzando i moduli allegati al decreto n. 1/2019. Il MIT, entro il 30 novembre 2020, comunica ai beneficiari gli importi spettanti e autorizza il gestore dell'infrastruttura alla loro erogazione.
Vigilanza ministeriale e verifiche documentali
Per le attività di vigilanza previste dall'art. 2, comma 5, del decreto n. 1/2019, il MIT effettua controlli esclusivamente mediante verifiche documentali. In ragione dell'emergenza sanitaria, tali verifiche possono basarsi anche sulle comunicazioni e sui dati messi a disposizione da imprese ferroviarie e detentori.
Regole applicabili dal 1° maggio 2020
Dal 1° maggio 2020 si applicano le linee guida retrofit prot. n. 4505 dell'11 luglio 2019. Per i carri retrofittati successivamente a tale data, il termine di 12 mesi previsto dal decreto n. 1/2019 decorre dalla data dell'intervento. La reportistica relativa al II trimestre 2020 include soltanto i mesi di maggio e giugno 2020.
Comunicazioni trimestrali dal II trimestre 2020
Dal II trimestre 2020 i detentori devono trasmettere i dati del solo trimestre di riferimento al gestore e al MIT entro e non oltre la seconda settimana del mese successivo a ciascun trimestre.
Codice identificativo dei detentori e proroga della convenzione MIT-RFI
Per agevolare la gestione informatica dei dati, RFI assegna a ciascun detentore un codice identificativo, da riportare come campo aggiuntivo nella trasmissione informatica dell'allegato alle linee guida retrofit. Inoltre, per l'anno 2020 e con riferimento alle percorrenze 2019, il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della convenzione MIT-RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019 è esteso al 30 novembre 2020.
Decorrenza ed efficacia
Il decreto è comunicato ai beneficiari tramite trasmissione alle associazioni di categoria e pubblicazione sul sito del MIT. Entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.
Punti principali
Abrogazione del decreto n. 16/2020 e nuova disciplina transitoria
Il decreto abroga integralmente il decreto direttoriale n. 16 del 30 marzo 2020 e ridefinisce, per il solo 2020, le procedure di rendicontazione e i termini previsti dal decreto n. 1/2019, dalla convenzione MIT-RFI prot. n. 205 del 10 aprile 2019 e dalle linee guida retrofit prot. n. 4505 dell'11 luglio 2019.
Scadenze per imprese ferroviarie, detentori e RFI
Le imprese ferroviarie devono trasmettere entro il 15 giugno 2020, in un unico invio a RFI e MIT, i dati sulle percorrenze utilizzando i modelli resi disponibili da RFI. I detentori devono inviare al MIT entro la stessa data un file PDF e la versione Excel secondo il modello RFI, distinguendo i carri retrofittati nei periodi 1 gennaio 2018-30 giugno 2019, 1 luglio 2019-31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020-30 aprile 2020. RFI, previa verifica e condivisione delle informazioni, deve trasmettere al MIT i report definitivi e consolidati del III trimestre 2019, IV trimestre 2019 e I quadrimestre 2020 entro il 31 luglio 2020, il 7 settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Domanda di contributo ed erogazione
Sulla base dei dati consolidati del gestore, i richiedenti devono presentare entro il 30 settembre 2020 la comunicazione di esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo per l'anno 2019, utilizzando i moduli del decreto n. 1/2019. Il MIT, entro il 30 novembre 2020, comunica ai beneficiari gli importi spettanti e autorizza RFI all'erogazione dei contributi.
Vigilanza MIT e verifiche documentali
Per le attività di vigilanza previste dall'art. 2, comma 5, del decreto n. 1/2019, il MIT svolge controlli mediante verifiche documentali. Tali verifiche, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, possono essere effettuate anche sulla base delle comunicazioni e dei dati resi disponibili da imprese ferroviarie e detentori.
Regole applicabili dal 1° maggio 2020 e identificativo dei detentori
Dal 1° maggio 2020 si applicano le linee guida retrofit del 11 luglio 2019: per i carri retrofittati dopo tale data, il termine di 12 mesi previsto dal decreto n. 1/2019 decorre dalla data dell'intervento. La reportistica del II trimestre 2020 include solo maggio e giugno 2020, mentre dal II trimestre 2020 i detentori comunicano solo i dati del trimestre di riferimento entro la seconda settimana del mese successivo. Per agevolare la gestione informatica, RFI attribuisce a ciascun detentore un codice identificativo da riportare nei flussi informatici verso RFI e MIT.
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