Decreto dirigenziale n. 20 del 13/05/2020
Definizione termini di efficacia del DD 16/2020 di equiparazione ad aeromobili di Stato di velivoli APR in uso per finalità pubbliche non commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene sui provvedimenti con cui alcuni velivoli a pilotaggio remoto (SAPR) erano stati equiparati ad aeromobili di Stato ai sensi dell’art. 746 del Codice della navigazione. In ragione delle lacune regolatorie rilevate nel regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto e della necessità di operare entro il solo contesto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il MIT dispone la cessazione dell’efficacia dell’equiparazione alla fine dell’emergenza e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. È fatta espressa salvezza della sola equiparazione del Cessna C172 indicato nel DD n. 16/2020.
Cessazione dell’efficacia dell’equiparazione ad aeromobile di Stato dei SAPR riconosciuta con DD n. 16/2020, allo scadere dell’emergenza COVID-19 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con salvezza del Cessna C172.
Cessazione dell’equiparazione ad aeromobile di Stato dei SAPR riconosciuta con DD n. 16/2020
Il decreto dirigenziale della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo interviene sul precedente riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato disposto con DD 16 aprile 2020, n. 16 per alcuni velivoli APR/SAPR della associazione "I Falchi di Daffi ODV". La misura si colloca nel quadro del Codice della navigazione, della disciplina del trasporto aereo di Stato e del regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, con l’obiettivo di ricondurre temporaneamente tali riconoscimenti entro il solo periodo dell’emergenza COVID-19, in attesa della revisione regolamentare dell’ENAC.
Base normativa e ragioni dell’intervento
Il provvedimento richiama in particolare:
- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con specifico riferimento agli articoli 746 e 748, comma 2, relativi agli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;
- il regolamento (CE) di esecuzione n. 391/2013 della Commissione, che istituisce un sistema comune di tariffazione per i servizi di navigazione aerea;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sulle esenzioni tariffarie dei servizi della navigazione aerea;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2011 sulla disciplina del trasporto aereo di Stato;
- il regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto", edizione 3 dell’11 novembre 2019, in particolare l’art. 2, comma 3, lett. a), e l’art. 10.
Nelle premesse il Ministero osserva che i SAPR equiparati ad aeromobili di Stato non sono assoggettati ai vincoli del regolamento ENAC per espressa previsione regolamentare; ciò determina una carenza di disciplina specifica e un potenziale rischio per la sicurezza operativa. Per questo motivo la DGATA aveva già chiesto all’ENAC, con nota prot. n. 3171 dell’11 maggio 2020, di procedere entro il 30 giugno 2020 alla revisione del regolamento.
Contesto emergenziale COVID-19
Il decreto si inserisce anche nel quadro delle misure adottate durante l’emergenza epidemiologica COVID-19. Nelle premesse si richiama che l’ENAC, con circolari n. 32363 del 23 marzo 2020, n. 34875 del 31 marzo 2020, n. 36155 del 3 aprile 2020, n. 39230 del 16 aprile 2020 e n. 43446 del 30 aprile 2020, aveva già derogato ad alcune disposizioni del regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto per consentire operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini nel periodo emergenziale.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone che, alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, cessano gli effetti dell’equiparazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale DGATA 16 aprile 2020, n. 16.
La norma produce quindi un effetto di temporizzazione del precedente riconoscimento, che non può proseguire oltre il termine massimo fissato dal Ministero, anche qualora l’emergenza dovesse cessare prima.
Salvezza per il Cessna C172
Il decreto contiene una clausola di salvaguardia espressa: restano fermi, anche oltre il 30 giugno 2020, gli effetti del DD n. 16/2020 limitatamente al CESSNA C172, marche I-FFSW, numero di serie 0257 e certificato di immatricolazione n. 05941.
Per questo aeromobile, dunque, l’equiparazione ad aeromobile di Stato viene mantenuta senza la limitazione temporale applicata ai SAPR.
Adempimenti finali
Il decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per i conseguenti adempimenti ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Punti principali
Base normativa e contesto regolatorio
Il provvedimento richiama il Codice della navigazione, il regolamento UE n. 391/2013 sulla tariffazione dei servizi di navigazione aerea, il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sulle esenzioni tariffarie, la direttiva PCM 23 settembre 2011 sul trasporto aereo di Stato e il regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" edizione 3 dell’11 novembre 2019. Viene evidenziato che gli APR equiparati ad aeromobili di Stato non sono soggetti ai vincoli del regolamento ENAC, con conseguenti criticità di sicurezza in assenza di una disciplina specifica.
Provvedimento di revisione dell’equiparazione dei SAPR
Il decreto prende atto della necessità di limitare nel tempo gli effetti dei provvedimenti di equiparazione già adottati per SAPR, in attesa della revisione del regolamento ENAC richiesta con nota prot. n. 3171 dell’11 maggio 2020, da completarsi entro il 30 giugno 2020. La misura è giustificata dall’esigenza di assicurare un quadro regolatorio adeguato e un livello di sicurezza sufficiente per l’utilizzo operativo dei velivoli.
Effetti limitati al periodo emergenziale
L’articolo 1 stabilisce che, alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, cessano gli effetti dell’equiparazione disposta dall’articolo 1, comma 1, del DD DGATA 16 aprile 2020, n. 16. La cessazione è quindi collegata sia al venir meno dell’emergenza sia a un termine massimo certo.
Salvezza dell’equiparazione del Cessna C172
Il decreto precisa che restano salvi, anche oltre il 30 giugno 2020, gli effetti del DD n. 16/2020 limitatamente al CESSNA C172, marche I-FFSW, numero di serie 0257 e certificato di immatricolazione n. 05941. Per tale aeromobile, dunque, l’equiparazione ad aeromobile di Stato non viene travolta dalla nuova limitazione temporale.
Adempimenti finali e pubblicazione
Il decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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