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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36496/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato nullo il ricorso e improcedibile il giudizio introdotto per ottenere la declaratoria di inefficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da Nera S.p.A. (in nome e per conto di Credit Agricole) nei confronti di TPE s.r.l. in liquidazione. Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere mancante la procura rilasciata dall'ingiunta e lo aveva condannato in proprio alle spese, mentre l'eventuale invalidità della procura sarebbe derivata da una successiva cancellazione dell'ente dal registro delle imprese avvenuta dopo il valido rilascio della procura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività relativa alla notifica via PEC oltre le ore 21, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2019. Nel merito ha ritenuto che, secondo costante giurisprudenza, laddove il decreto ingiuntivo sia stato notificato (anche se tardivamente rispetto al termine di efficacia dell'art. 644 c.p.c.), le ragioni del debitore relative all'inefficacia del titolo devono essere eccepite mediante la ordinaria opposizione ex art. 645 c.p.c.; non sono invece esperibili gli strumenti dell'art. 188 disp. att. o dell'art. 650 c.p.c., che presuppongono l'assenza o l'inesistenza giuridica della notificazione o l'impossibilità di conoscere tempestivamente il decreto. Il Tribunale aveva oltrepassato i limiti del procedimento ex art. 188 disp. att., declarando nullo il decreto, con una valutazione che equivaleva ad opposizione; la decisione andava impugnata con appello. Per le peculiarità del caso, la Corte ha compensato le spese; ha altresì annotato l'obbligo del ricorrente al pagamento del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    termine di efficacia del decreto ingiuntivo

    La notifica del decreto oltre il termine d'efficacia non vale a far perdere al creditore il titolo: le deduzioni del debitore devono essere fatte con l'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c., non con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Questo rimedio presuppone la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto; non è utilizzabile quando la notificazione c'è stata, anche se tardiva

  • art. 650 c.p.c.

    Rimedio previsto per l'opposizione tardiva quando il difetto di tempestiva conoscenza derivi da irregolarità della notificazione o da caso fortuito/forza maggiore; non applicabile se la notificazione è semplicemente tardiva

  • art. 645 c.p.c.

    È lo strumento idoneo per discutere la legittimità del decreto ingiuntivo (compresa l'efficacia del titolo) quando il decreto è stato comunque notificato

  • decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies

    Norma sulla perfezione delle notifiche telematiche e sui termini di efficacia; la Corte costituzionale ha in parte dichiarato la sua illegittimità, per cui la notificazione via PEC è efficace al momento di generazione della ricevuta anche se dopo le ore 21

  • sentenza Corte costituzionale 9 aprile 2019, n. 75

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che posticipava l'efficacia della notifica telematica al mattino seguente se la ricevuta fosse stata generata dopo le 21; quindi la ricevuta vale dal momento della sua generazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato, la Corte dà atto che il dispositivo giustifica il pagamento da parte del ricorrente dell'importo dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Se un decreto ingiuntivo è stato notificato (anche tardivamente rispetto al termine di efficacia), la via corretta per far valere l'inefficacia o la illegittimità del titolo è l'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c.; non sono ammessi ricorsi ex art. 188 disp. att. o opposizioni ex art. 650 c.p.c. basati solo sulla tardività della notificazione
  • L'art. 188 disp. att. è utilizzabile solo quando la notificazione è mancante o giuridicamente inesistente; l'art. 650 c.p.c. quando il difetto di conoscenza derivi da irregolarità della notificazione o da caso fortuito/forza maggiore
  • La cancellazione successiva dell'ente dal registro delle imprese non annulla retroattivamente atti o procure validamente rilasciati quando furono validi al momento del rilascio; la questione di legittimità del titolo va valutata nell'opposizione ordinaria
  • Le notifiche via PEC si considerano efficaci al momento di generazione della ricevuta (anche se dopo le 21), alla luce della giurisprudenza costituzionale; pertanto non sempre è possibile sostenere la tardività della notificazione per farne derivare l'inesistenza
  • Se un provvedimento del giudice di merito decide su questioni che esulano dal limite cognitivo del rito adottato (es. il procedimento ex art. 188 disp. att.), il rimedio corretto contro quella decisione è l'appello; il difensore eventualmente condannato in proprio può proporre appello

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