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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08555/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso per la durata irragionevole di un procedimento amministrativo presupposto, culminato in un giudizio di ottemperanza dinanzi al T.A.R. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, ma nell'opposizione proposta dal Ministero aveva liquidato le spese del procedimento di opposizione in euro 2.500,00. Il ricorrente principale censurava tale liquidazione, sostenendo che fosse stata omessa la fase istruttoria/trattazione e che l'importo fosse comunque inferiore a quello risultante dai parametri professionali medi richiamati dal giudice. Il Ministero, con ricorso incidentale, contestava invece l'ammissibilità della domanda di equa riparazione perché non era stata presentata l'istanza di prelievo almeno sei mesi prima del decorso del termine ragionevole; sosteneva che tale istanza fosse necessaria anche nel giudizio di ottemperanza e che la sua omissione dovesse comportare l'inammissibilità della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura sulle spese perché, pur essendo astrattamente dovuto il compenso per la fase istruttoria nei giudizi di equa riparazione, la somma liquidata dal giudice di merito restava comunque sopra i minimi tabellari applicabili, sicché la riduzione del compenso era consentita senza necessità di specifica motivazione. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale del Ministero, affermando che l'art. 1-ter, comma 3, L. n. 89/2001 non si applica al giudizio di ottemperanza, poiché questo è già disciplinato con trattazione camerale e decisione in forma semplificata, cosicché l'istanza di prelievo non produrrebbe alcuna effettiva accelerazione ulteriore. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso per equa riparazione è esente.

Norme richiamate

  • art. 6, par. 1, CEDU

    È il parametro convenzionale del termine ragionevole del processo, richiamato quale fondamento della domanda di equa riparazione.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    Disciplina l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; viene in rilievo sia per il diritto all'indennizzo sia per il requisito dell'istanza di prelievo ex art. 1-ter.

  • art. 1-ter, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Non si applica al giudizio di ottemperanza, perché in tale giudizio l'istanza di prelievo non apporta una concreta ulteriore accelerazione.

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato dal Ministero quale norma fondativa del diritto all'equa riparazione, ma non è stata ravvisata una violazione nel caso concreto.

  • art. 71-bis d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    L'istanza di prelievo può condurre, in generale, alla definizione in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata; questo effetto è già assorbito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 87 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Nel giudizio di ottemperanza prevede trattazione in camera di consiglio e fissazione d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate.

  • art. 114 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Nel giudizio di ottemperanza impone la decisione con sentenza in forma semplificata, rendendo inutile una ulteriore accelerazione tramite istanza di prelievo.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale tra le norme sulla liquidazione delle spese, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale sul regime delle spese processuali.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione ai compensi professionali.

  • art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente principale sui parametri per la liquidazione dei compensi.

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente principale sui criteri di liquidazione dei compensi.

  • art. 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente principale sui parametri professionali.

  • art. 6 D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla liquidazione dei compensi secondo la nuova tabella.

  • art. 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla liquidazione dei compensi secondo la nuova tabella.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La Corte ribadisce che, nei giudizi di equa riparazione, il giudice può ridurre il compenso del difensore purché non scenda sotto i minimi tabellari, senza che operi il limite previsto da questa norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso principale e incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso per equa riparazione è esente dal contributo.

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione, la fase istruttoria o di trattazione è normalmente dovuta ai fini della liquidazione dei compensi, ma la censura sulla misura delle spese non è fondata se l'importo liquidato resta comunque al di sopra dei minimi tabellari applicabili.
  • Nel procedimento di equa riparazione, il giudice può ridurre il compenso del difensore rispetto ai parametri medi senza necessità di specifica motivazione, purché non scenda sotto i minimi previsti dai parametri professionali.
  • L'istanza di prelievo richiesta dall'art. 1-ter, comma 3, L. n. 89/2001 non è condizione di ammissibilità dell'azione di equa riparazione quando il ritardo riguarda un giudizio di ottemperanza, perché tale giudizio è già connotato da trattazione camerale e decisione in forma semplificata.
  • Se il rito del giudizio presupposto è già strutturato per assicurare una trattazione celere e una decisione semplificata, l'istanza di prelievo non produce un'effettiva accelerazione ulteriore e non può essere elevata a presupposto processuale della domanda Pinto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il legislatore ha già approntato un criterio di trattazione improntato alla celerità, sicché non è desumibile un'autonoma necessità acceleratoria dell'istanza di prelievo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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