Sentenza del 19/03/2019 n. 1638 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Messo notificatore - Procedura notificatoria -Presunzione di regolarità - Contestazione - - Querela di falso - Necessita-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il contenuto e la regolarità della notifica eseguita mediante messo notificatore, in particolare l’attestazione relativa al compimento delle formalità prescritte e alla spedizione della raccomandata in una determinata data. La questione riguardava il valore probatorio della relata, redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e la necessità di proporre querela di falso per contestarne l’efficacia.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque non idonea a superare la fede privilegiata della relata di notifica. La relata costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, anche eventuali errori dovuti a imperizia, leggerezza o negligenza del messo notificatore non possono essere fatti valere con una semplice contestazione: è necessaria la querela di falso.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2700
La relata redatta dal messo notificatore, quale pubblico ufficiale, è un atto pubblico e fa fede privilegiata della provenienza dell’atto e dei fatti attestati, fino a querela di falso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)
Richiamato quale riferimento per le formalità di notificazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Quando una notifica è attestata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, la relata gode di fede privilegiata per i fatti direttamente attestati.
- Una semplice contestazione, una negazione o la produzione di elementi contrari non sono sufficienti a disconoscere le circostanze certificate nella relata.
- Se si intende contestare la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale, occorre proporre querela di falso, anche quando l’eventuale inesattezza derivi da negligenza o errore e non da dolo.
- La querela di falso è necessaria soprattutto per contestare attività specificamente indicate nella relata, come la consegna, il deposito, l’affissione o la spedizione della raccomandata in una determinata data.
- La necessità della querela di falso riguarda i fatti coperti da fede privilegiata; eventuali questioni giuridiche sulla validità della notifica o sull’interpretazione delle norme possono invece essere dedotte con i normali strumenti di impugnazione.
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