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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 1638 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Messo notificatore - Procedura notificatoria -Presunzione di regolarità - Contestazione - - Querela di falso - Necessita-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il contenuto e la regolarità della notifica eseguita mediante messo notificatore, in particolare l’attestazione relativa al compimento delle formalità prescritte e alla spedizione della raccomandata in una determinata data. La questione riguardava il valore probatorio della relata, redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e la necessità di proporre querela di falso per contestarne l’efficacia.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque non idonea a superare la fede privilegiata della relata di notifica. La relata costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, anche eventuali errori dovuti a imperizia, leggerezza o negligenza del messo notificatore non possono essere fatti valere con una semplice contestazione: è necessaria la querela di falso.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2700

    La relata redatta dal messo notificatore, quale pubblico ufficiale, è un atto pubblico e fa fede privilegiata della provenienza dell’atto e dei fatti attestati, fino a querela di falso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)

    Richiamato quale riferimento per le formalità di notificazione degli atti tributari.

Massime di principio

  • Quando una notifica è attestata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, la relata gode di fede privilegiata per i fatti direttamente attestati.
  • Una semplice contestazione, una negazione o la produzione di elementi contrari non sono sufficienti a disconoscere le circostanze certificate nella relata.
  • Se si intende contestare la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale, occorre proporre querela di falso, anche quando l’eventuale inesattezza derivi da negligenza o errore e non da dolo.
  • La querela di falso è necessaria soprattutto per contestare attività specificamente indicate nella relata, come la consegna, il deposito, l’affissione o la spedizione della raccomandata in una determinata data.
  • La necessità della querela di falso riguarda i fatti coperti da fede privilegiata; eventuali questioni giuridiche sulla validità della notifica o sull’interpretazione delle norme possono invece essere dedotte con i normali strumenti di impugnazione.

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