Sentenza del 10/06/2016 n. 11964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva annullato la cartella TARSU relativa al 2008. Il ricorso si fondava su due motivi: il primo riguardava la competenza della Giunta comunale a determinare o variare le tariffe TARSU; il secondo contestava l'illegittimità della differenziazione tariffaria tra esercizi alberghieri e abitazioni civili e l'asserita carenza di motivazione della relativa delibera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del Comune. Ha ritenuto legittima la competenza della Giunta comunale alla variazione delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge e dal Consiglio comunale, rilevando che tale inosservanza non era stata specificamente contestata. Ha inoltre ritenuto legittima la tariffa TARSU differenziata per gli alberghi rispetto alle abitazioni, in ragione della maggiore capacità produttiva di rifiuti, escludendo l'obbligo di una specifica motivazione della delibera tariffaria, quale atto amministrativo generale. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Saitur S.r.l. è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.900 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32
La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi spettava, secondo l'interpretazione richiamata, alla Giunta comunale.
Nel regime previgente al TUEL, la competenza doveva essere ricostruita distinguendo tra disciplina generale delle tariffe e istituzione e ordinamento dei tributi; la concreta determinazione delle tariffe per servizi poteva spettare alla Giunta.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
Il Consiglio comunale è competente per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, attribuita in via residuale alla Giunta comunale.
Per l'anno d'imposta 2008 la Giunta poteva determinare o variare le aliquote e le tariffe, purché rispettasse i limiti fissati dalla legge e dagli atti del Consiglio comunale.
Art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo
La Giunta Municipale procede a variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi entro i limiti indicati dalla legge e dal Consiglio Comunale.
La disposizione conferma la competenza della Giunta alle variazioni tariffarie, subordinandola al rispetto dei limiti normativi e consiliari.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 65, 68 e 69
La tariffa è determinata in rapporto alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti producibili nei locali e nelle aree in relazione agli usi e alla tipologia di attività.
È possibile classificare utenze diverse secondo la presumibile quantità di rifiuti prodotti. La differenziazione tra alberghi e abitazioni è legittima se coerente con i criteri di classificazione e con i costi del servizio.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
La tariffa è determinata dagli enti locali.
La norma consente agli enti locali di prevedere tariffe differenziate per fasce di utenza, comprese utenze domestiche e non domestiche.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la controversia non richiedeva nuovi accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza regionale e ha direttamente rigettato il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- La Giunta comunale può determinare o variare le tariffe dei tributi e dei servizi locali quando la legge, lo statuto o il Consiglio comunale le attribuiscono tale potere e quando vengono rispettati i limiti previamente stabiliti.
- La competenza del Consiglio comunale riguarda principalmente l'istituzione e l'ordinamento del tributo; la concreta quantificazione delle aliquote o delle tariffe può spettare alla Giunta, soprattutto nel regime del TUEL.
- È generalmente legittima una tariffa TARSU più elevata per alberghi, strutture ricettive o altre attività non domestiche rispetto alle abitazioni, se fondata sulla maggiore capacità presunta di produzione dei rifiuti.
- Le delibere tariffarie comunali, in quanto atti amministrativi generali, non devono necessariamente contenere una motivazione analitica riferita a ogni singola categoria di utenza.
- La stagionalità di un'attività alberghiera non rende automaticamente illegittima la tariffa differenziata; può eventualmente giustificare riduzioni specifiche se previste dalla disciplina comunale.
- La contestazione della competenza dell'organo comunale deve dimostrare concretamente il superamento dei limiti previsti dalla legge o dal Consiglio comunale; in assenza di tale prova, la delibera può essere ritenuta valida.
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