Sentenza n. 613/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3173 del 2025: Esecuzione della Sentenza n. 295/2023 del 5.5.2023, emessa dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata il 5.5.2023, nell’ambito del procedimento RG n. 6616/2022. quanto al ricorso n. 3174 del 2025: PER L'ESECUZIONE della Sentenza n. 293/2024 del 5.2.2024, emessa dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata il 5.2.2024, nell'ambito del procedimento RG n. 5143/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro relative alla carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due distinti ricorsi per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., di due sentenze del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva adempiuto a quanto statuito nei titoli giudiziali. L'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione dei ricorsi. I procedimenti, aventi identica motivazione e dispositivo, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuta esecuzione, da parte dell'amministrazione, delle sentenze poste a fondamento dei ricorsi. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento era avvenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso le spese sono state liquidate complessivamente in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché con condanna alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. I ricorsi sono stati riuniti e la sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dei ricorsi per l'esecuzione delle sentenze.
art. 34, comma 5, c.p.a.
L'intervenuta soddisfazione della pretesa mediante esecuzione del titolo giudiziale consente di dichiarare cessata la materia del contendere; la regolazione delle spese tiene conto del comportamento processuale e sostanziale delle parti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi ulteriormente sull'esecuzione.
- L'intervenuto adempimento dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso, poiché la necessità del giudizio è imputabile al ritardo dell'amministrazione.
- Ricorsi per ottemperanza aventi identici oggetto, motivazione e dispositivo possono essere riuniti per ragioni di economia e sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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