Sentenza n. 2366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del T.R.G.A. – della provincia di Trento n. 63/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di chiusura del transito veicolare, per la stagione invernale, dei tratti stradali Fratè-Fogajard e Chalet Fogajard-via Val Brenta, nonché diniego di revoca o di limitazione del divieto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato l'ordinanza comunale di interdizione del traffico veicolare e hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere alla manutenzione della strada, allo sgombero della neve e alla salatura antighiaccio. In appello hanno dedotto erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado, violazione degli artt. 1, 2, 6, 7 e 14 del d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 3 e 19, comma 3, della l. n. 241/1990, dell'art. 10.3, punto 3.6, delle NTA del PRG, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità. Gli appellanti hanno sostenuto che l'ordinanza non avrebbe adeguatamente dimostrato l'esistenza di un pericolo grave e imminente, che la motivazione sarebbe stata integrata mediante un parere postumo della Polizia Locale, che il Comune avrebbe dovuto garantire la manutenzione della strada ai sensi dell'art. 14 del Codice della strada e che il divieto avrebbe dovuto essere limitato o derogato in favore di residenti e autorizzati. Hanno inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ad altre strade ritenute più pericolose e contestato l'interpretazione della disciplina urbanistica, assumendo che essa non escludesse l'obbligo comunale di manutenzione. Il Comune ha sostenuto la legittimità della chiusura in ragione delle nevicate, del ghiaccio, della conformazione della strada, dell'assenza di protezioni laterali e della mancanza di servizi invernali, nonché l'inesistenza di un obbligo di manutenzione a favore di immobili destinati a uso stagionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TRGA di Trento. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza, fondata sulle precipitazioni nevose, sulla formazione di lastre di ghiaccio e sull'assenza di sgombero neve e salatura. La situazione di pericolo è stata ritenuta comprovata dal parere della Polizia Locale del 23 dicembre 2024, anteriore all'ordinanza, anche se il relativo contenuto era stato inizialmente riferito verbalmente al Sindaco e successivamente formalizzato per iscritto; non vi è stata, quindi, integrazione postuma della motivazione. Il provvedimento è stato qualificato come ordinanza contingibile e urgente, adottata in presenza di una situazione di fatto indifferibile e della ragionevole previsione di un danno, e giudicato congruo, proporzionato e coerente con le circostanze. Il divieto generalizzato non doveva prevedere eccezioni per proprietari o residenti, perché la situazione di pericolo riguardava la sicurezza della circolazione in quanto tale e non poteva ritenersi intermittente o selettiva. È stata esclusa la disparità di trattamento, anche in ragione della documentazione prodotta dal Comune relativa ad analoghe chiusure adottate da altri enti. Quanto all'obbligo di manutenzione, il Collegio ha ritenuto che la proprietà comunale della strada non comportasse, nel caso concreto, un obbligo di garantire parapetti, riparazione del manto, spalatura della neve e salatura. Gli immobili erano destinati a residenza saltuaria e la disciplina urbanistica applicabile escludeva che il permesso per abitazione temporanea stagionale attribuisse il diritto alla contestuale realizzazione o manutenzione comunale delle infrastrutture di urbanizzazione primaria. L'autorizzazione del 2020 ai lavori eseguiti a spese private non aveva precostituito alcun diritto alla manutenzione comunale. La domanda relativa alla manutenzione è stata quindi respinta. Le spese del grado sono state poste a carico solidale degli appellanti e liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 6 e 14 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
L'art. 6 è stato richiamato dagli appellanti quale base del potere ordinario di sospendere la circolazione per motivi di incolumità pubblica; l'art. 14 è stato invocato per sostenere l'obbligo dell'ente proprietario di provvedere alla manutenzione delle strade. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto legittima la chiusura e, nel caso concreto, insussistente un obbligo comunale di manutenzione invernale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta sufficiente perché indicava le precipitazioni nevose, le lastre di ghiaccio e l'assenza di sgombero neve e salatura quali ragioni della chiusura.
art. 10.3, punto 3.6, delle NTA del PRG
Il permesso di costruire di ricostruire, e di destinazione d’uso per abitazione temporanea stagionale non dà diritto alla contestuale realizzazione e/o manutenzione da parte del Comune delle infrastrutture di urbanizzazione primaria.
La disposizione esclude, per gli immobili destinati ad abitazione temporanea stagionale, un diritto alla realizzazione o manutenzione comunale delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, pur non impedendo al Comune di provvedervi discrezionalmente.
art. 34, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato dal giudice di primo grado per esaminare la legittimità dell'ordinanza nonostante la sua successiva revoca.
art. 62 del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2
La norma è stata richiamata dagli appellanti per contestare la qualificazione dell'ordinanza come contingibile e urgente; il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il provvedimento presentasse le caratteristiche di tale tipologia di ordinanza.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione proprietaria o gestore di una strada accerta una situazione concreta di pericolo per la circolazione, derivante anche dalla presenza di ghiaccio, neve, ridotta ampiezza della carreggiata e assenza di protezioni laterali, può legittimamente disporre l'interdizione generalizzata del transito, se la misura è congrua, proporzionata e coerente con le circostanze accertate.
- Il divieto di circolazione adottato per tutelare l'incolumità degli utenti non deve necessariamente prevedere deroghe per residenti, proprietari o autorizzati quando il pericolo riguarda oggettivamente il transito veicolare sul tratto stradale: ammettere eccezioni potrebbe rendere contraddittoria la stessa misura di sicurezza.
- La motivazione di un'ordinanza di chiusura stradale è sufficiente quando individua in modo chiaro le condizioni di pericolo e le ragioni della misura, indicando, in particolare, gli eventi meteorologici, la formazione di ghiaccio e l'assenza di servizi di sgombero e salatura; un parere istruttorio formato prima dell'adozione dell'atto non è postumo solo perché il suo contenuto è stato inizialmente comunicato oralmente e successivamente formalizzato.
- La proprietà comunale della strada non comporta automaticamente, in ogni situazione, un obbligo di garantire ogni intervento di manutenzione a favore di immobili destinati a uso stagionale, quando la disciplina urbanistica applicabile esclude il diritto alla realizzazione o manutenzione comunale delle infrastrutture di urbanizzazione primaria.
- L'autorizzazione comunale a eseguire lavori di sistemazione o asfaltatura a spese dei privati, accompagnata dall'esclusione di diritti a loro favore, non attribuisce ai proprietari un successivo diritto alla manutenzione ordinaria o invernale della strada da parte dell'amministrazione.
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