Ordinanza n. 569/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”, nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2022: degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/6/2023: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\4\2025: della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione, delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026; degli avvisi di pagamento inviati dal GSE; dell'avviso automatico generato dal portale GSE; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffide e avvisi di pagamento del GSE relativi alla regolazione delle partite economiche sugli extraprofitti dell’energia elettrica, nonché gli atti applicativi delle deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/eel e n. 143/2023/R/eel
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, gli atti presupposti e consequenziali, le regole tecniche del GSE, la deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel e i relativi atti applicativi, comprese comunicazioni, fatture, diffide e avvisi di pagamento concernenti i prelievi sugli extraprofitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del difetto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e la conseguente nullità degli atti del GSE. Sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale e questioni pregiudiziali europee riguardanti la compatibilità della disciplina nazionale con la Costituzione, con il regolamento UE 2022/1854, con la disciplina sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza e con la normativa europea in materia di energia. Con i motivi aggiunti del 23 aprile 2026 è stata proposta domanda cautelare avverso le diffide di pagamento, gli avvisi di pagamento, l’avviso automatico del portale GSE e il provvedimento implicito di applicazione della deliberazione ARERA n. 143/2023 e di conclusione della regolazione delle partite economiche.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha rilevato che è quantomeno dubbia la diretta impugnabilità delle diffide e degli avvisi di pagamento del GSE e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. In secondo luogo, ha ritenuto non adeguatamente provato il periculum in mora: la compromissione della stabilità economica delle società era stata prospettata mediante relazioni tecnico-contabili unilateralmente predisposte dalle stesse esponenti, ritenute insufficienti. Il TAR ha inoltre considerato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese sugli extraprofitti e del quadro normativo noto, gli operatori del settore avrebbero dovuto adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiare gli effetti economici della disciplina, anche rispetto agli investimenti sugli impianti. Infine, ha osservato che il pregiudizio dedotto, essendo di natura prettamente economica, sarebbe comunque integralmente risarcibile in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
È la base normativa delle misure sugli interventi sull’elettricità immessa da impianti di produzione e dei prelievi sugli extraprofitti oggetto degli atti impugnati; l’ordinanza non definisce nel merito la relativa legittimità.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato, negando la misura per la dubbia impugnabilità e giurisdizione sugli atti gravati e per l’insufficiente prova del periculum in mora.
artt. 107 e 108 TFUE
normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE
Sono richiamati dalle ricorrenti come parametri della questione europea prospettata, senza che l’ordinanza disponga un rinvio o pronunci una decisione sul merito della compatibilità.
Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022
Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È indicato dalle ricorrenti quale parametro europeo della disciplina nazionale sugli extraprofitti; l’ordinanza cautelare non risolve la questione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, quando gli atti impugnati consistono in diffide e avvisi di pagamento adottati da un soggetto attuatore, la diretta impugnabilità e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa devono essere positivamente verificate; il loro carattere è quantomeno dubbio quando tali atti si collochino nella fase applicativa e contabile della regolazione economica.
- Il periculum in mora non può essere dimostrato adeguatamente mediante sole relazioni tecnico-contabili unilateralmente predisposte dalla parte che invoca la tutela cautelare, se non accompagnate da ulteriori elementi probatori idonei a comprovare l’effettiva compromissione della stabilità economica.
- La mera natura economica del pregiudizio costituisce elemento contrario alla concessione della tutela cautelare quando il danno sia integralmente suscettibile di ristoro mediante risarcimento in caso di esito favorevole del giudizio.
- Gli operatori economici soggetti a pretese economiche derivanti da un quadro normativo noto e dalla cui maturazione sia trascorso un periodo significativo sono tenuti ad approntare tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiarne gli effetti; tale circostanza può incidere sulla valutazione del periculum in mora.
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