Cassazione Penale, Ordinanza n. 27787/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i primi due motivi manifestamente infondati e meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione immune dai vizi denunciati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati contestati. Nel ricorso ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli elementi indiziari relativi al possesso di strumenti idonei allo scasso e al rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Dalla sentenza emerge che il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente, per il reato concernente il possesso ingiustificato di strumenti da scasso, la disponibilità degli strumenti stessi, unita alla fuga alla vista dei verbalizzanti e alla mancata offerta di una spiegazione alternativa; inoltre aveva ritenuto integrata la contravvenzione relativa al rifiuto di sottoporsi al rilevamento etilometrico, escludendo la necessità di particolari avvisi per accertamenti tecnici irripetibili.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il rifiuto categorico di sottoporsi al rilevamento etilometrico, senza alcuna motivazione, integri la contravvenzione contestata; ha inoltre escluso l'obbligo di dare gli avvisi previsti per gli accertamenti tecnici irripetibili.
Massime di principio
- In tema di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, la disponibilità degli strumenti può essere sufficiente a integrare il reato quando sia accompagnata da elementi fattuali sintomatici, come la fuga alla vista degli operanti e l'assenza di una spiegazione alternativa plausibile del possesso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il rifiuto non motivato di sottoporsi al test etilometrico integra la contravvenzione prevista dalla disciplina della circolazione stradale, senza che sia necessario il previo avviso proprio degli accertamenti tecnici irripetibili.
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