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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21235/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di oneri condominiali. I due condomini proponevano opposizione deducendo, anzitutto, l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, perché effettuata mediante consegna di un'unica copia del titolo pur essendo i debitori due, con conseguente invalidità e inefficacia del provvedimento. In via di merito sostenevano poi che la delibera assembleare del 13 febbraio 2015, posta a fondamento dell'ingiunzione, fosse nulla perché mancava la documentazione che avrebbe dovuto accompagnare la convocazione e perché avrebbe ripartito illegittimamente spese straordinarie relative a lavori di miglioramento della raccolta e smaltimento delle acque piovane, lavori che non avrebbero riguardato gli immobili di loro proprietà. Con i motivi di ricorso per cassazione censuravano: la qualificazione della notificazione come nulla e non inesistente; la ritenuta validità della delibera condominiale e la sua riconducibilità alla categoria delle deliberazioni annullabili, con conseguente tardività dell'impugnazione; l'omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alle domande riconvenzionali del condominio e la conseguente statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica del decreto ingiuntivo, qualificando il vizio come nullità sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la consegna di un unico decreto a coniugi conviventi e residenti nello stesso domicilio non integra inesistenza della notificazione. Ha poi escluso la nullità della delibera condominiale, ritenendo che si trattasse di una delibera annullabile e non nulla; di conseguenza, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio dell'art. 1137 c.c., termine che non risultava rispettato. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi all'omessa pronuncia e alle spese, rilevando che la Corte di merito aveva comunque esaminato il motivo di appello e che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato per contestare la validità della notificazione degli atti giudiziari; la Corte ribadisce che solo la totale mancanza o l'assenza degli elementi essenziali integra inesistenza, mentre ogni altra difformità comporta nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, come avvenuto nel caso di costituzione in giudizio dei destinatari.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare una lesione del diritto di difesa, ma ritenuto non violato perché la notificazione era solo nulla e sanata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla notificazione, senza esito favorevole.

  • art. 1137 c.c.

    La Corte afferma che, dopo la riforma del 2012, l'azione di annullamento delle delibere assembleari è la regola generale e va esercitata nel termine di decadenza previsto dalla norma.

  • art. 1130-bis c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della delibera per mancata allegazione di documenti contabili; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1123 c.c.

    La delibera che ripartisce concretamente le spese in violazione dei criteri legali è annullabile, non nulla; la nullità riguarda solo la modifica generale e astratta dei criteri di riparto adottata a maggioranza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla destinazione dei lavori, ma la Corte non ravvisa violazione decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché il motivo di appello era stato esaminato dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sulla liquidazione delle spese; la Corte ribadisce che la regolazione delle spese segue la soccombenza secondo il prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltativa; la soccombenza reciproca non impone automaticamente la compensazione e la valutazione è discrezionale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La notificazione di un decreto ingiuntivo è inesistente solo quando l'attività notificatoria manchi del tutto o sia priva degli elementi essenziali che consentono di riconoscere un atto di notificazione; tutte le altre difformità dal modello legale integrano nullità sanabile.
  • La consegna di un unico atto a più destinatari non determina automaticamente inesistenza della notificazione, se l'atto è comunque riconoscibile e il suo scopo è raggiunto, anche mediante successiva costituzione in giudizio.
  • Nel condominio, dopo la riforma dell'art. 1137 c.c., la regola è l'annullabilità delle deliberazioni assembleari; la nullità ha carattere residuale e ricorre solo in ipotesi tipiche, tra cui difetto originario di elementi essenziali, impossibilità o illiceità dell'oggetto.
  • È nulla la deliberazione che modifichi in via generale e astratta i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese; è invece annullabile la deliberazione che applichi in concreto criteri di riparto ritenuti illegittimi, dovendosi in tal caso proporre impugnazione nel termine dell'art. 1137 c.c.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, l'annullabilità della delibera posta a fondamento del credito deve essere fatta valere con apposita domanda di annullamento nel termine perentorio previsto dalla legge; non è sufficiente una mera eccezione.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato il motivo di gravame, anche se la decisione non coincida con le aspettative della parte.
  • La regolazione delle spese processuali, ivi inclusa la valutazione della soccombenza reciproca e dell'eventuale compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteSpese condominialiImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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