Sentenza n. 1829/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di rimodulazione dei precedenti Piani Assistenziali Individuali
Esito
Favorevole al ricorrente (tutore e amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, pervenuta il 30 giugno 2025, con cui aveva chiesto alle amministrazioni intimate la rimodulazione dei precedenti Piani Assistenziali Individuali relativi ai soggetti da lui rappresentati. Nel corso del giudizio, con memoria del 16 marzo 2026, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere. La dichiarazione non è stata contestata dalle parti costituite.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non essendo più attuale la controversia, non è stata adottata una decisione di merito sul silenzio impugnato. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando le amministrazioni intimate al pagamento di euro 750,00 ciascuna, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta carenza di attualità della controversia, dichiarata dal ricorrente e non contestata dalle parti costituite.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorrente dichiara che la controversia ha perso attualità e tale dichiarazione non è contestata dalle parti costituite, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
- Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate, secondo la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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