Cassazione Civile, Ordinanza n. 35262/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo un ex dipendente aveva chiesto l’ammissione del proprio credito per indennità sostitutiva del preavviso. Il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l.fall., aveva ammesso il credito in chirografo, rilevando che nell’atto di opposizione il creditore aveva concluso per la collocazione chirografaria. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., assumendo che il credito rientrasse tra quelli privilegiati; dall’altro la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda originaria e il complesso dell’atto di opposizione evidenziavano la richiesta di privilegio e che il richiamo al chirografo nelle conclusioni era un mero errore materiale, riconoscibile e irrilevante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha affermato che la causa petendi e il petitum vanno individuati non solo sulla base delle conclusioni formalmente espresse, ma anche del contenuto sostanziale dell’atto e dei fatti dedotti. Poiché nell’atto di opposizione, complessivamente considerato, emergeva la volontà di ottenere l’ammissione del credito con il privilegio previsto dalla legge, il giudice di merito non poteva arrestarsi alla sola formulazione letterale della conclusione chirografaria. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo; il ricorso era proposto avverso il decreto reso sull’opposizione.
art. 93, comma 3, n. 4, l.fall.
la domanda di ammissione al passivo deve indicare l’eventuale titolo di prelazione; omissione o assoluta incertezza comportano la degradazione del credito a chirografo.
art. 94 l.fall.
la causa petendi della domanda di ammissione al passivo va identificata anche alla luce dei fatti dedotti a fondamento della pretesa.
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura privilegiata del credito da indennità sostitutiva del preavviso.
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare il presunto ultrapetitum/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha precisato che il giudice deve interpretare la domanda secondo il contenuto sostanziale dell’atto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice non deve fermarsi al solo tenore letterale delle conclusioni, ma deve ricostruire il petitum e la causa petendi considerando l’intero contenuto dell’atto e i fatti allegati.
- La qualificazione della domanda di ammissione al passivo va effettuata sulla base della sostanza della pretesa: se dal complesso dell’atto emerge chiaramente la richiesta di un certo effetto giuridico, una conclusione formalmente incoerente non può prevalere automaticamente.
- L’eventuale indicazione mancante o incerta del titolo di prelazione nella domanda di insinuazione può determinare la degradazione del credito al chirografo, ma tale effetto non opera quando dall’atto risulti inequivocamente la volontà di far valere il privilegio.
- La domanda di ammissione al passivo, come ogni domanda giudiziale, va letta alla luce delle circostanze di fatto dedotte e delle ragioni giuridiche prospettate, che delimitano la cognizione del giudice solo se esprimono in modo inequivoco una scelta esclusiva di qualificazione giuridica.
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