Cassazione Penale, Sentenza n. 11009/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione; deduceva la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello perché effettuata presso il domicilio elettivo precedente (eletto nel 2010) che sarebbe stato superato da una seconda elezione di domicilio effettuata il 27/12/2017, senza che la Corte fosse informata. Aggiungeva di non aver avuto effettiva conoscenza del processo poiché la notifica al precedente domicilio si sarebbe perfezionata solo per "avvenuta giacenza".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la seconda elezione di domicilio non risultava comunicata alla Corte d'appello (obbligo previsto dall'art. 162 c.p.p.), perciò quella nuova elezione non poteva essere opposta al procedimento. Quanto alla conoscenza del processo, dagli atti risultava che l'avviso di citazione per l'appello era stato regolarmente notificato al domicilio dichiarato, nelle mani del fratello del ricorrente, smentendo l'affermazione della mancata conoscenza per giacenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 162 cod. proc. pen.
L'art. 162 c.p.p. impone l'obbligo di comunicare al giudice la nuova elezione di domicilio e disciplina le forme di tale comunicazione; in mancanza della comunicazione formalmente eseguita, la nuova elezione non è opponibile al processo e gli atti inviati al domicilio precedente restano validi.
Massime di principio
- La nuova elezione di domicilio deve essere formalmente comunicata al giudice secondo le forme previste dall'art. 162 c.p.p.; se ciò non avviene, la nuova elezione non produce effetti nei confronti del procedimento già in corso.
- Chi contesta la validità di una notificazione deve dimostrare che la comunicazione prevista (anche verso il giudice) sia stata regolarmente eseguita; l'affermazione generica di mancata conoscenza non è sufficiente se dagli atti risulta una regolare notifica.
- La notifica effettuata nelle mani di un convivente o di un familiare al domicilio dichiarato può essere considerata valida: la circostanza della "giacenza" non impedisce automaticamente che il destinatario abbia avuto conoscenza, se la notifica è stata eseguita correttamente.
- La mancata ammissione del ricorso per motivi formali (come l'irregolare comunicazione del domicilio) può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa.
- Per evitare rischi processuali, chi cambia domicilio deve provvedere tempestivamente e per iscritto a comunicare tale cambiamento al giudice competente e agli organi processuali coinvolti, conservando le prove dell'avvenuta comunicazione.
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