Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 761/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23102/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di appello né le censure di legittimità rivolte agli atti amministrativi controversi; dà atto soltanto che le questioni dedotte necessitano di approfondimento nel merito a cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto necessario un sollecito approfondimento delle questioni in sede di merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha considerato opportuno mantenere integra la situazione controversa nelle more della decisione definitiva. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello cautelare necessitano di un sollecito approfondimento a cognizione piena, il giudice può adottare una misura provvisoria nelle more della decisione di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata può essere disposta per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio di merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello può limitarsi alla sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, senza anticipare la decisione definitiva sulle questioni sostanziali controverse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.