Sentenza n. 869/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 361 in data 23 gennaio 2018, dichiarato definitivamente esecutivo il 19/25 giugno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo relativo al pagamento di fatture per forniture di acqua potabile
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 361 del 23 gennaio 2018, divenuto definitivamente esecutivo il 19/25 giugno 2018 per mancata opposizione del Comune. Il decreto ingiungeva il pagamento di € 885.497,01, oltre agli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002, decorrenti dalle singole fatture fino al soddisfo, alle spese di lite e agli accessori di legge. La ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento della tassa di registro e delle spese di notifica e di rilascio delle copie esecutive. Il Comune, già sottoposto a procedura di dissesto, aveva omesso il pagamento anche dopo la conclusione della gestione straordinaria il 2 maggio 2025. La società aveva presentato domanda di ammissione al passivo, ma aveva rifiutato la proposta transattiva dell’organo straordinario di liquidazione; il credito era stato quindi accantonato nella misura del 50 per cento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la procedura di dissesto del Comune si sia conclusa con l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria il 2 maggio 2025 e che il rifiuto della transazione da parte del creditore rientri nelle sue prerogative. La chiusura del dissesto non estingue i crediti, né integralmente né per la parte rimasta insoddisfatta in sede concorsuale: una volta tornato in bonis, l’ente resta obbligato a pagare il capitale residuo, gli interessi maturati prima del dissesto e quelli maturati durante la procedura, nonché le spese riconducibili al provvedimento giudiziale portato in esecuzione. È stato ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Comune è stato quindi ordinato a dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario generale del Comune, con un successivo termine di 60 giorni. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.636,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 256, comma 6, d.lgs. 267/2000
approvazione del rendiconto della gestione straordinaria
L’approvazione del rendiconto segna la conclusione della procedura di dissesto e il ritorno dell’ente in bonis.
art. 258 d.lgs. 267/2000
procedimento semplificato
La proposta transattiva formulata dall’organo straordinario di liquidazione può essere rifiutata dal creditore; tale rifiuto non estingue il credito residuo, che può essere fatto valere integralmente nei confronti dell’ente dopo la chiusura del dissesto.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Ha modificato il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Ha ulteriormente modificato la disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
d.lgs. 231/2002
interessi da calcolarsi come da D.Lgs. 231/2002 dalle singole fatture al soddisfo
Gli interessi dovuti in forza del decreto ingiuntivo decorrono dalle singole fatture fino al definitivo soddisfo, compresi quelli maturati durante il dissesto e rimasti congelati.
art. 59 d.lgs. 104/2010
Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento dell’amministrazione; il riferimento all’articolo non è espressamente riportato nel testo della sentenza.
Massime di principio
- La chiusura della procedura di dissesto finanziario di un ente locale non estingue i crediti rimasti insoddisfatti o solo parzialmente soddisfatti durante la gestione straordinaria; l’ente tornato in bonis è tenuto a corrisponderli integralmente.
- Il creditore può rifiutare la proposta transattiva formulata dall’organo straordinario di liquidazione e, conclusa la procedura di dissesto, può far valere nei confronti dell’ente il credito residuo senza che il rifiuto della transazione comporti decadenza o estinzione della pretesa.
- Dopo la chiusura del dissesto, il creditore può ottenere dall’ente risanato non solo il capitale insoluto, ma anche gli interessi maturati prima della dichiarazione di dissesto e quelli maturati durante la procedura, ancorché rimasti congelati nel relativo periodo.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, sono dovute anche le spese successive direttamente riferibili al provvedimento giudiziale e funzionali all’introduzione del giudizio, quali tassa di registro, notificazione e rilascio delle copie esecutive.
- In presenza dell’inadempimento dell’ente locale all’obbligo di eseguire un titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
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