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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05361/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza di condanna del 22/06/2023, sostenendo che la sentenza era stata depositata fuori termine e che l'avviso ex art. 548, comma 2, c.p.p. era stato notificato a difensori non più legati al rapporto con l'imputato (e a un domiciliatario non più valido), nonostante la nomina e l'elezione di domicilio a favore del nuovo difensore prima della chiusura del dibattimento. Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo non applicabile l'art. 670 al caso e aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello ritenendo sussistere il rimedio dell'art. 629-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. è esperibile per contestare la non esecutorietà del titolo quando sussistono vizi nella notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p. Ha constatato la notifica dell'avviso a difensori non più titolati e a un domiciliatario non più valido, malgrado la tempestiva nomina ed elezione di domicilio del nuovo difensore e la presenza di quest'ultimo all'udienza finale. Perciò ha dichiarato la nullità delle notificazioni e la conseguente non esecutività della sentenza del 22/06/2023; ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma affinché provveda alla corretta notificazione della sentenza all'avv. De Rubeis ai fini del termine per l'impugnazione. Non è stata disposta alcuna liberazione perché il ricorrente non risulta detenuto.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Riconosciuta applicabilità dell'incidente di esecuzione per denunciare la non esecutività del titolo quando sussistono vizi di notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Il provvedimento impugnato era stato ricondotto a questo rimedio dal giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha escluso la possibilità di riqualificazione dell'incidente di esecuzione come rescissione del giudicato, per la diversa natura e funzione dei rimedi

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    La corretta notificazione dell'avviso di deposito è essenziale per il decorso del termine di impugnazione e per la definitività della sentenza; la notifica a soggetti non titolati determina nullità che incide sulla esecutività del titolo

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo esemplificativo fra le ipotesi di vizi della formazione del titolo esecutivo trattabili con incidente di esecuzione (per sentenze nei confronti del contumace secondo la previgente regolamentazione)

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Citato in relazione al divieto di riqualificazione di una istanza di incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme processuali pertinenti al procedimento (menzione generale nelle censure)

  • art. 15-bis legge 11 agosto 2014, n. 118

    Richiamato nel contesto storico-normativo per spiegare la portata delle notificazioni nelle ipotesi di processo contumace e della disciplina transitoria

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. è idoneo a contestare la non esecutività della sentenza quando il vizio denunciato riguarda la formazione del titolo esecutivo, in particolare vizi di notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2
  • La notifica dell'avviso di deposito a un difensore non più in carica o a un domiciliatario non aggiornato determina nullità della notificazione e può impedire la definitività e l'esecutività della sentenza
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare tali censure e non può semplicemente trasmettere l'istanza per la via del rimedio di rescissione (art. 629-bis) quando la questione attiene alla non esecutività del titolo
  • La declaratoria di non esecutività comporta l'annullamento dell'atto impugnato e l'ordine di corretta notificazione della sentenza per permettere l'esercizio del relativo termine di impugnazione; non comporta automaticamente misure cautelari (es. rilascio) se l'imputato non è detenuto
  • La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Lovric) consolida l'autonomia e l'utilità dell'incidente di esecuzione per tutelare i diritti di difesa connessi alla corretta notificazione degli atti che fanno decorrere i termini processuali

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