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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28774/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) vizio di motivazione per cui la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato il fatto come furto consumato anziché tentato, nonostante l'azione degli imputati fosse stata monitorata dalle forze di polizia (mancato impossessamento della res); (2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla luce del comportamento processuale dell'imputato; (3) vizio di motivazione per la eccessiva quantificazione della pena base senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata: gli imputati erano stati oggetto di attività di polizia giudiziaria già prima della denuncia, ma, per le specifiche modalità del furto (plurimi soggetti, più veicoli, necessità di trasporto dei pannelli), non risultava dimostrabile che gli organi investigativi fossero in condizione di intervenire nella fase di tentativo; il motivo relativo alla qualificazione come furto tentato è stato giudicato generico e privo di richiamo agli atti che dimostrassero la possibilità di un intervento tempestivo. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta fondata in quanto la sola scelta del rito non giustifica il riconoscimento delle attenuanti; inoltre emergeva la rilevanza dei precedenti (recidiva infraquinquennale contestata ma non applicata) nella motivazione della pena. La Corte ha confermato la pena rideterminata in anni tre e mesi dieci di reclusione (superiore al minimo edittale di dieci mesi, in una cornice da 3 a 10 anni), ritenendola adeguatamente motivata rispetto alla gravità della condotta. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Riferimento agli artt. relativi alla disciplina della continuazione e concorrenti del reato; nel caso la continuazione è stata esclusa dalla Corte di merito

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità degli autori dell'azione criminosa

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che integra il reato di furto; la condotta è stata qualificata come furto (consumato) nei confronti del ricorrente

  • art. 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen.

    Aggravanti speciali del furto (es. in esercizi pubblici, con abuso di fiducia o con arnesi o mezzi che facilitano il furto); richiamate per la gravità della condotta

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione indicati per i motivi ammessi in cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti di questa disposizione

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura per vizio di motivazione; i motivi dedotti sotto questa lettera sono stati ritenuti generici o non dimostrati con riferimento agli atti

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Obbligo della polizia giudiziaria di impedire la consumazione del reato; la Corte ha richiamato il principio ma ha precisato che la sua applicazione richiede che dalle indagini emerga la concreta possibilità di intervenire in fase di tentativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna per le spese del giudizio di cassazione e l'entità delle somme da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mera esistenza di attività di osservazione o indagine preventiva non comporta automaticamente la qualificazione del fatto come tentato: è necessario che dagli atti emerga con chiarezza che gli organi di polizia fossero concretamente in grado di intervenire e bloccare gli autori prima della consumazione.
  • Un motivo di cassazione che invoca principi di diritto deve collegarsi agli atti e alle modalità concrete dell'indagine; censure generiche sulla base di principi giurisprudenziali senza richiamo a elementi processuali esplicativi sono inammissibili
  • La scelta del rito (es. riti alternativi o patteggiamento) non costituisce di per sé prova idonea a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve valutare il complesso delle condizioni personali e processuali per riconoscerle
  • La presenza di precedenti e la contestazione della recidiva, anche se non applicata, possono influire sulla motivazione della pena e giustificare un discostamento anche non molto ampio dal minimo edittale se adeguatamente motivato rispetto alla gravità del fatto
  • Per la distinzione tra furto tentato e consumato nelle ipotesi con più soggetti e mezzi di trasporto è necessario valutare la fattibilità di un intervento di polizia che possa neutralizzare la pluralità degli autori senza compromettere l'esito delle indagini; l'assenza di tale valutazione giustifica la qualificazione come consumato
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese di cassazione e l'eventuale ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; gli appellanti devono considerare il rischio di oneri economici in caso di ricorso infondato o inammissibile

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