Ordinanza n. 1538/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento 1) del decreto - a firma del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale Ministero, notificato in data 24.07.2023 [all. n. 1)], con il quale si “rigetta” la richiesta di rimborso delle spese legali (ex art. 18 D.L. n. 67/1997) avanzata dall’odierno ricorrente; nonché 2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato; -per la condanna del Ministero resistente al rimborso delle dette spese legali nella misura di € 36.720,00, o nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia a seguito dell’istruttoria, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. 67/1997
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 24 luglio 2023 con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato la richiesta di rimborso di spese legali, quantificate in euro 36.720,00, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il TAR ha rilevato che, tra i documenti depositati dall’Amministrazione, non era presente il parere dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, parere richiamato nel provvedimento impugnato e ritenuto obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero della Giustizia di depositare il parere dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026. La decisione finale sull’annullamento del diniego e sulla domanda di rimborso è quindi rimessa alla successiva fase del giudizio.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67
parere dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, obbligatorio e vincolante
Il parere dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente costituisce, secondo quanto rilevato nell’ordinanza, un elemento obbligatorio e vincolante della procedura relativa al rimborso delle spese legali e deve essere acquisito agli atti del giudizio quando il provvedimento impugnato vi fa riferimento.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, risulta mancante un documento rilevante richiamato nel provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio ordinando all’amministrazione di depositarlo entro un termine prefissato.
- Nel procedimento di rimborso delle spese legali disciplinato dall’art. 18 d.l. 67/1997, il parere dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente è considerato obbligatorio e vincolante; se richiamato nel diniego, la sua produzione è necessaria per consentire al giudice di verificare la legittimità dell’atto.
Come è indicizzato
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