Cassazione Penale, Sentenza n. 10994/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello (e la sentenza di primo grado) contestando: per Mattia Panico, la mancata o illogica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (Forletti), l'insufficiente motivazione sulla natura della pretesa (debito per lavoro o per stupefacente), la mancata prova della falsificazione dei documenti di lavoro a lui attribuita, nonché censure sul trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva, aumento per continuazione, entità della pena e possibile applicazione del minimo edittale per la rapina); per Manuel Viti, la non attendibilità della persona offesa, la mancata considerazione delle dichiarazioni del coimputato e del certificato medico (che, secondo la difesa, non sarebbe compatibile con la rapina), nonché l'eccessività della pena e la mancata rivalutazione delle attenuanti (giovane età, incensuratezza, marginalità del ruolo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su censure manifestamente infondate o non rimettibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che i giudici di merito (GUP e Corte di Appello) avessero fornito motivazione esaustiva e coerente in ordine all'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla qualificazione del fatto come rapina aggravata e lesioni in concorso e alle ragioni del mancato riconoscimento di attenuanti o dell'applicazione/valutazione della recidiva. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (conclusioni analoghe nei due gradi) e il divieto per la Cassazione di rivedere autonomamente la valutazione in fatto purché la motivazione di merito sia logicamente resistente. Conseguentemente i reati e le pene così come determinate in appello (Panico: riduzione a 5 anni e Euro 1.400 di multa; Viti: riduzione a 3 anni ed Euro 700 di multa con eliminazione di alcune pene accessorie) restano confermate nella sostanza e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la partecipazione in concorso degli imputati nella rapina e nelle lesioni
art. 116 cod. pen.
Richiamato insieme all'art.110 per la responsabilità in concorso; la condotta è stata valutata come cooperativa tra più soggetti
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; la Corte ha ritenuto provate le lesioni cagionate alla vittima e la loro natura dolosa
art. 585 cod. pen.
Richiama aggravanti/particolari fattispecie di lesioni; utilizzato nella contestazione delle lesioni aggravate
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina aggravata; la Corte ha confermato la sussistenza della rapina aggravata (più persone riunite e uso di strumento atto ad offendere)
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova; invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione nel giudizio sulla attendibilità della persona offesa, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici del merito
art. 546 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano una diversa riconsiderazione dei fatti
art. 99 cod. pen.
Disciplina della recidiva; la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice del merito nel valorizzare la recidiva e conferma che la Corte d'Appello ha adeguatamente argomentato
art. 81 cod. pen.
Principio sulla continenza delle circostanze e cumulabilità/concorrente influenza sul trattamento sanzionatorio; richiamato in riferimento al trattamento della recidiva/continuazione
art. 61 comma 2 n.1 cod. pen.
Aggravante menzionata in relazione al bilanciamento con le attenuanti generiche (specie nel caso del Viti), la Corte ha registrato che le attenuanti sono state ritenute equivalenti all'aggravante
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena; citato in relazione alla valutazione della rilevanza della recidiva e dei parametri da considerare per il trattamento sanzionatorio
art. 393 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (giurisprudenza "Filardo"); la Corte ha utilizzato l'interpretazione delle SS.UU. per escludere che l'azione del Panico rientrasse nell'esercizio arbitrario di un diritto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali nella fase di legittimità; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento per la Cassa delle Ammende
art. 23 comma 8 DL 134/2020
Norma procedurale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; il PG ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né riesce a sostituirsi al giudice di merito: se la motivazione dei giudici di merito è coerente e logica, le deduzioni che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in sede di legittimità
- La "doppia conforme" (decisioni analoghe nei due gradi) rafforza la resistenza logico-giuridica della motivazione e limita il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova
- Le critiche generiche o ripropositive della valutazione della prova (es. semplice contestazione dell'attendibilità della persona offesa senza indicare illogicità manifeste) non sono ammesse in cassazione
- Il giudice del merito ha l'onere specifico di motivare l'applicazione della recidiva e degli aumenti per continuazione: quella motivazione è sindacabile in Cassazione solo se mancante o manifestamente illogica
- Le attenuanti generiche richiedono elementi concreti indicati dalla difesa; il diniego può essere motivato anche con il richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti
- La produzione in giudizio di documentazione ritenuta falsificata può precludere la valutazione favorevole del comportamento processuale e incidere sul riconoscimento di circostanze attenuanti
- Per ottenere successo in Cassazione sulle questioni di diritto occorre in particolare dimostrare la violazione normativa o l'assenza di motivazione logica decisiva, non solo proporre una diversa interpretazione probatoria
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