Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10994/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello (e la sentenza di primo grado) contestando: per Mattia Panico, la mancata o illogica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (Forletti), l'insufficiente motivazione sulla natura della pretesa (debito per lavoro o per stupefacente), la mancata prova della falsificazione dei documenti di lavoro a lui attribuita, nonché censure sul trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva, aumento per continuazione, entità della pena e possibile applicazione del minimo edittale per la rapina); per Manuel Viti, la non attendibilità della persona offesa, la mancata considerazione delle dichiarazioni del coimputato e del certificato medico (che, secondo la difesa, non sarebbe compatibile con la rapina), nonché l'eccessività della pena e la mancata rivalutazione delle attenuanti (giovane età, incensuratezza, marginalità del ruolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su censure manifestamente infondate o non rimettibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che i giudici di merito (GUP e Corte di Appello) avessero fornito motivazione esaustiva e coerente in ordine all'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla qualificazione del fatto come rapina aggravata e lesioni in concorso e alle ragioni del mancato riconoscimento di attenuanti o dell'applicazione/valutazione della recidiva. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (conclusioni analoghe nei due gradi) e il divieto per la Cassazione di rivedere autonomamente la valutazione in fatto purché la motivazione di merito sia logicamente resistente. Conseguentemente i reati e le pene così come determinate in appello (Panico: riduzione a 5 anni e Euro 1.400 di multa; Viti: riduzione a 3 anni ed Euro 700 di multa con eliminazione di alcune pene accessorie) restano confermate nella sostanza e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la partecipazione in concorso degli imputati nella rapina e nelle lesioni

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art.110 per la responsabilità in concorso; la condotta è stata valutata come cooperativa tra più soggetti

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la Corte ha ritenuto provate le lesioni cagionate alla vittima e la loro natura dolosa

  • art. 585 cod. pen.

    Richiama aggravanti/particolari fattispecie di lesioni; utilizzato nella contestazione delle lesioni aggravate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina aggravata; la Corte ha confermato la sussistenza della rapina aggravata (più persone riunite e uso di strumento atto ad offendere)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova; invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione nel giudizio sulla attendibilità della persona offesa, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici del merito

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano una diversa riconsiderazione dei fatti

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva; la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice del merito nel valorizzare la recidiva e conferma che la Corte d'Appello ha adeguatamente argomentato

  • art. 81 cod. pen.

    Principio sulla continenza delle circostanze e cumulabilità/concorrente influenza sul trattamento sanzionatorio; richiamato in riferimento al trattamento della recidiva/continuazione

  • art. 61 comma 2 n.1 cod. pen.

    Aggravante menzionata in relazione al bilanciamento con le attenuanti generiche (specie nel caso del Viti), la Corte ha registrato che le attenuanti sono state ritenute equivalenti all'aggravante

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena; citato in relazione alla valutazione della rilevanza della recidiva e dei parametri da considerare per il trattamento sanzionatorio

  • art. 393 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (giurisprudenza "Filardo"); la Corte ha utilizzato l'interpretazione delle SS.UU. per escludere che l'azione del Panico rientrasse nell'esercizio arbitrario di un diritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali nella fase di legittimità; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento per la Cassa delle Ammende

  • art. 23 comma 8 DL 134/2020

    Norma procedurale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; il PG ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né riesce a sostituirsi al giudice di merito: se la motivazione dei giudici di merito è coerente e logica, le deduzioni che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in sede di legittimità
  • La "doppia conforme" (decisioni analoghe nei due gradi) rafforza la resistenza logico-giuridica della motivazione e limita il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova
  • Le critiche generiche o ripropositive della valutazione della prova (es. semplice contestazione dell'attendibilità della persona offesa senza indicare illogicità manifeste) non sono ammesse in cassazione
  • Il giudice del merito ha l'onere specifico di motivare l'applicazione della recidiva e degli aumenti per continuazione: quella motivazione è sindacabile in Cassazione solo se mancante o manifestamente illogica
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi concreti indicati dalla difesa; il diniego può essere motivato anche con il richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti
  • La produzione in giudizio di documentazione ritenuta falsificata può precludere la valutazione favorevole del comportamento processuale e incidere sul riconoscimento di circostanze attenuanti
  • Per ottenere successo in Cassazione sulle questioni di diritto occorre in particolare dimostrare la violazione normativa o l'assenza di motivazione logica decisiva, non solo proporre una diversa interpretazione probatoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.