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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'annullamento della sentenza in forma semplificata resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 243/2026, resa tra le parti, pubblicata il 28 gennaio 2026, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado, proposto per l’annullamento dei seguenti atti: - Nota-Circolare dell’Assessorato regionale alla Salute prot. n. A.I.2/34473 del 22 luglio 2024, non pubblicata, citata e posta a fondamento dei provvedimenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, aventi protocollo del 17 luglio 2025, impugnati e di seguito meglio indicati; - provvedimenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna di “Recupero crediti ex D.A. n.170/2013”, del 30 giugno 2025, con protocollo del 17 luglio 2025 e inviati il 18 luglio 2025, con richiesta alle strutture di laboratorio delle somme unilateralmente determinate per il triennio 2007-2009, specificati nel ricorso di primo grado; - ogni ulteriore atto, sia dell’Assessorato regionale della Salute che dell’ASP di Enna, anche non conosciuto, presupposto o consequenziale, ostativo all’accoglimento del ricorso;

Giustizia amministrativa202600364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sul ricorso contro la nota assessoriale e i provvedimenti ASP di recupero di somme relative agli sconti tariffari per il triennio 2007-2009

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture private accreditate hanno appellato la sentenza del TAR che aveva declinato la giurisdizione amministrativa, sostenendo che il ricorso non riguardasse una semplice pretesa restitutoria, ma l'illegittimità di atti autoritativi presupposti, in particolare della nota-circolare dell'Assessorato regionale alla Salute posta a fondamento dei provvedimenti dell'ASP di Enna. Hanno dedotto l'erroneità della qualificazione degli atti e del difetto di giurisdizione, sostenendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., nonché la possibilità di translatio iudicii. Hanno inoltre riproposto i motivi non esaminati in primo grado: violazione di legge, invalidità derivata, contrasto con precedenti giudicati, eccesso di potere e violazione del legittimo affidamento. Le amministrazioni hanno sostenuto che la controversia riguardasse esclusivamente la debenza degli sconti tariffari applicabili alle prestazioni di diagnostica di laboratorio rese per conto del SSN nel triennio 2007-2009, con fondamento nell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006 e nel decreto assessoriale regionale di recepimento, e che tale controversia spettasse al giudice ordinario.

La decisione

Il CGARS ha definito l'appello con sentenza semplificata e lo ha respinto, confermando la sentenza del TAR nella parte relativa al difetto di giurisdizione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto che il petitum sostanziale riguardasse esclusivamente l'accertamento dell'effettiva debenza dei corrispettivi e il recupero delle somme asseritamente indebitamente corrisposte, non l'esistenza o il contenuto del rapporto pubblicistico di accreditamento né l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali nella determinazione delle tariffe. La nota assessoriale è stata qualificata come atto meramente ricognitorio degli esiti di precedenti procedimenti giurisdizionali, funzionale al conguaglio dei rapporti di credito e debito e all'avvio delle azioni di recupero. Le prospettazioni delle parti non incidono sull'individuazione della giurisdizione, che dipende dalla natura effettiva della situazione giuridica dedotta, nella specie qualificata come diritto soggettivo. È stata esclusa anche la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché tale disposizione esclude espressamente le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Il Collegio ha inoltre dichiarato insussistente l'interesse a impugnare il capo relativo alla riproposizione della domanda ex art. 11 c.p.a., trattandosi di conseguenza automatica della declaratoria di difetto di giurisdizione, e non ha esaminato gli ulteriori motivi di merito non trattati in primo grado. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006

    obbligo per le strutture private accreditate di praticare, per il triennio 2007-2009, uno sconto del 20% sulle prestazioni di diagnostica di laboratorio rese per conto del SSN

    Costituisce il fondamento normativo della pretesa di recupero delle differenze tariffarie, applicata secondo parametri predeterminati e senza esercizio di discrezionalità amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”

    La disposizione non attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie aventi a oggetto la debenza di corrispettivi o il recupero di somme, che incidono su diritti soggettivi e non implicano l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.

  • art. 11 c.p.a.

    La possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione discende automaticamente dalla declaratoria di difetto di giurisdizione e non integra, per ciò solo, un capo autonomamente lesivo impugnabile.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa può essere decisa sulla base di precedenti consolidati.

  • art. 105, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di appello; il provvedimento non dispone tuttavia il rinvio al primo giudice.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla natura effettiva della situazione giuridica dedotta, e non in base alle qualificazioni o alle prospettazioni formulate dalla parte.
  • Le controversie relative all'accertamento della debenza di somme e al recupero di corrispettivi da parte dell'amministrazione appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione applica parametri normativi predeterminati, senza esercitare poteri autoritativi o discrezionali sul rapporto pubblicistico sottostante.
  • La mera impugnazione di un atto amministrativo non comporta la giurisdizione del giudice amministrativo se l'atto ha natura meramente ricognitoria degli esiti di precedenti procedimenti e costituisce il presupposto operativo di una pretesa patrimoniale fondata su un diritto soggettivo.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, espressamente escluse dalla disposizione, quando non sia contestato l'esercizio di un potere autoritativo nella loro determinazione.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione rende automatica, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione; tale statuizione non determina un autonomo interesse a impugnare il relativo capo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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