Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Il condannato, già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza la posticipazione dell'orario di rientro presso il domicilio nei giorni di venerdì e sabato. L'istanza è stata dichiarata inammissibile dal giudice di sorveglianza; contro tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la legittimità del provvedimento di inammissibilità e la mancata autorizzazione alla modifica dell'orario di rientro. La Corte rileva però che la doglianza investe una mera modalità esecutiva del trattamento dell'affidamento in prova, non incidente in modo sostanziale sullo status libertatis del soggetto, e dunque non impugnabile con ricorso per cassazione salvo che siano coinvolte prescrizioni incidenti sostanzialmente sulla libertà personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in cassazione: la modifica richiesta riguardava una mera modalità del trattamento connesso all'affidamento in prova al servizio sociale e non una prescrizione idonea a incidere in modo sostanziale sullo status libertatis. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis"
Il ricorso per cassazione è ammesso contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza solo quando la modifica richiesta attenga a prescrizioni che incidono in modo sostanziale sulla libertà personale; non basta una contestazione di mera modalità esecutiva dell'affidamento in prova.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano soltanto modalità esecutive dell'affidamento in prova al servizio sociale non sono autonomamente ricorribili per cassazione quando non incidono in modo sostanziale sullo status libertatis.
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile contro i provvedimenti della sorveglianza solo se la decisione riguarda prescrizioni che incidono in concreto e in modo rilevante sulla libertà personale del soggetto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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