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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5019/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione relativa all'omessa confisca. Ha annullato la sentenza impugnata solo sotto questo profilo e ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno perché, con nuovo giudizio, disponga la confisca in via diretta e, se questa non è possibile, la confisca per equivalente previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal G.U.P. del Tribunale di Ascoli Piceno del 04/04/2024 per omissione dell'applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, prevista dall'art. 322-ter cod. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 316-ter cod. pen. e al titolo di reato richiamato dal d.l. n. 4/2019 art. 7.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'accordo delle parti (patteggiamento). La Corte sottolinea che aspetti estranei all'accordo, come l'omessa applicazione di una misura obbligatoria prevista dalla legge, possono essere censurati con il ricorso per cassazione.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Reato posto alla base della sentenza impugnata; rientra fra le fattispecie per le quali opera la disciplina della confisca prevista dall'art. 322-ter.

  • art. 322-ter cod. pen.

    "sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    La norma impone la confisca obbligatoria del profitto/ prezzo per i reati indicati (artt. 314-320), sia in forma diretta sia, se impossibile, per equivalente; l'omissione di tale misura nella sentenza di patteggiamento è censurabile in Cassazione.

  • art. 448 c.p.p. (comma 2-bis)

    "la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione"

    La giurisprudenza distingue le omissioni soggette a ricorso per cassazione: se la misura omessa è obbligatoria per legge (come la confisca prevista dall'art. 322-ter) è possibile il ricorso ai sensi della disciplina generale (art. 606 c.p.p.).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma della disciplina generale del ricorso per cassazione; applicabile quando l'omissione riguarda misure obbligatorie previste dalla legge e, quindi, non coperte dall'accordo di cui all'art. 444.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Corte può essere chiamata ad annullare una sentenza solo se è stata omessa l'applicazione di una misura che la legge impone obbligatoriamente in relazione al reato: tali omissioni sono sindacabili in Cassazione con la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).
  • Per i reati indicati negli artt. 314-320 c.p. (incluso art. 316-ter), l'art. 322-ter impone la confisca del profitto o del prezzo: il giudice deve ordinarla direttamente; se i beni sono di terzi o la confisca diretta è impossibile, va valutata l'applicazione della confisca per equivalente.
  • In sede di rinvio il giudice deve: verificare se i beni sono effettivamente profitto/prezzo del reato, accertare eventuale appartenenza a terzi estranei, quantificare l'esatto importo del profitto/prezzo e, se necessario, eseguire la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità.
  • Il Procuratore può impugnare la sentenza di patteggiamento quando manca l'applicazione di una misura obbligatoria prevista dalla legge: l'azione è idonea ad ottenere l'annullamento limitato alla parte omessa e il rinvio per nuova statuizione.
  • In pratica, quando si verifica una sentenza di patteggiamento priva di un obbligo di legge (es. confisca obbligatoria), la strategia corretta è chiedere l'annullamento parziale con rinvio affinché il giudice di merito determini l'ammontare del profitto e applichi la confisca diretta o per equivalente.

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