Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10251/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

La persona offesa, costituita parte civile, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva disposto la sua esclusione come parte civile nel procedimento a carico di più imputati, limitando originariamente l'ammissione della costituzione ad alcuni di essi e poi escludendola nella fase dibattimentale. La difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando la tempestività e la correttezza della decisione di esclusione e sostenendo che essa lesse gli interessi della parte civile già ammessa in udienza preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, sostanzialmente diretto a contestare l'ordinanza di esclusione della parte civile, non fosse impugnabile in sede di legittimità, salvo il caso di abnormità. Ha escluso che l'ordinanza fosse abnorme, osservando che il Tribunale aveva rilevato l'omessa e tempestiva indicazione delle specifiche ragioni del danno già al momento della costituzione in udienza preliminare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80 c.p.p.

    La censura della parte ricorrente è stata ritenuta formulata contro un provvedimento di esclusione della parte civile che, nella specie, non era impugnabile con ricorso per cassazione, non emergendo abnormità.

  • art. 81 c.p.p.

    È richiamato come base del provvedimento di esclusione della parte civile nella fase dibattimentale.

  • art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È indicato come norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro provvedimento non impugnabile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione.
  • La ricorribilità è ammissibile solo se il provvedimento presenti caratteri di abnormità, cioè un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulso dall'ordinamento processuale.
  • Quando il giudice rilevi l'omessa indicazione tempestiva delle ragioni del danno già al momento della costituzione di parte civile, l'esclusione può essere disposta con motivazione coerente e non abnorme.
  • Il ricorso avverso un provvedimento non impugnabile è inammissibile e comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.