Sentenza del 21/11/2022 n. 34266 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca dell'ordinanza n. 844/2021 per errore di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte aveva erroneamente omesso di decidere sulle spese del grado di giudizio di legittimità ritenendo, contraddittoriamente rispetto a quanto indicato nella stessa ordinanza (epigrafe e premessa fattuale), che la parte privata non fosse costituita. Chiedevano la modifica dell'ordinanza e la liquidazione di €3.000,00 per competenze a favore di ciascun ricorrente.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato parzialmente accolto. La Corte ha riconosciuto l'errore revocatorio consistente nella falsa supposizione della mancata costituzione della parte contribuente, smentita dalla stessa ordinanza. In sede rescissoria la Corte ha provveduto a regolare le spese del giudizio di legittimità, dichiarandole compensate tra le parti per il processo n. 10633/2019, e ha altresì compensato le spese del presente giudizio di revocazione. La Corte ha inoltre motivato la compensazione delle spese del grado di legittimità con il fatto che la decisione di rigetto del ricorso dell'Agenzia si era basata su un principio giurisprudenziale (Sezioni Unite n. 299/2020) intervenuto dopo la proposizione del ricorso, giustificando la compensazione per oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma invocata per la revocazione per errore di fatto; i ricorrenti hanno usato questo rimedio per far valere la contraddizione interna dell'ordinanza relativa alla costituzione delle parti e alla mancata statuizione sulle spese.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato come norma che elenca i casi di revocazione; concorre a giustificare l'ammissibilità del motivo per errore di fatto.
Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 299/2020
Pronuncia centrale sulla validità delle notificazioni effettuate da operatori postali privati sprovvisti di titolo abilitativo: stabilisce che tali notificazioni sono nulle (non inesistenti) e che per la verifica della tempestività del gravame occorre far riferimento alla data di ricezione da parte dell'appellato; essendo intervenuta dopo il deposito del ricorso di cassazione, ha rilevanza ai fini della compensazione delle spese per oscillazioni giurisprudenziali.
Direttiva 2008/6/CE
Richiamata nel contesto storico-normativo relativo alla disciplina delle notificazioni e al periodo intercorrente tra la direttiva e l'entrata in vigore della L. n. 124/2017; utile a spiegare l'incertezza giurisprudenziale.
Legge n. 124/2017
Riferimento normativo che ha inciso sul regime delle notificazioni e sull'abilitazione degli operatori postali; insieme alla direttiva e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite ha determinato le oscillazioni giurisprudenziali che giustificano la compensazione delle spese.
Sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6859/7/2018
Decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'appello dell'Agenzia per notifica tramite servizio di posta privata; è la sentenza impugnata in cassazione originariamente dalle Entrate.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c.) è ammissibile quando l'errore consiste in una falsa supposizione di fatto desumibile dallo stesso provvedimento impugnato (es. contraddizione tra quanto affermato nell'epigrafe/introito e quanto poi statuuto).
- Se il giudice dà atto nella motivazione che la parte era costituita, deve decidere anche sulle spese; l'omissione è correggibile in sede di revocazione se configura un errore di fatto.
- Quando la decisione di merito o di legittimità si fonda su un principio giurisprudenziale intervenuto dopo il deposito dell'appello o del ricorso, la compensazione delle spese del grado può essere giustificata per le oscillazioni interpretative della giurisprudenza.
- In questioni di validità delle notificazioni effettuate da operatori postali privati nel periodo tra la direttiva e l'intervento normativo nazionale, occorre verificare la concreta vicenda e la giurisprudenza vigente: le Sezioni Unite hanno ritenuto la notifica nulla ma non inesistente, influenzando la valutazione della tempestività.
- Nella formulazione di una domanda di revocazione per errore di fatto è utile documentare e citare testualmente le parti del provvedimento impugnato che si contraddicono, nonché proporre una liquidazione specifica delle spese ove richiesta la correzione.
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