Regolamento (UE) 2017/1155
Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro attuativo dei pagamenti diretti della PAC, intervenendo principalmente sul regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e sull’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riforma riguarda, tra l’altro, la disciplina della canapa, la semplificazione e ricalibrazione delle aree di interesse ecologico, il calcolo e l’uso delle frazioni di diritti all’aiuto, l’accesso al pagamento per i giovani agricoltori tramite persona giuridica e le modalità di determinazione dell’importo unitario nel sostegno accoppiato facoltativo. Vengono anche soppressi o ridotti alcuni obblighi di comunicazione ormai superati da altri strumenti normativi, e introdotte misure transitorie per consentire agli Stati membri di applicare anticipatamente alcune novità già al 2017.
Modifica delle regole UE sui pagamenti diretti agricoli per canapa, inverdimento, giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo, frazioni di diritti all'aiuto e obblighi informativi, con aggiornamento dell'elenco e dei fattori delle aree di interesse ecologico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e agli agricoltori che presentano domande di aiuto nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché alle autorità competenti chiamate a controllare, calcolare e comunicare i dati relativi a canapa, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. Incide in particolare sulle superfici investite a canapa, sui seminativi soggetti agli obblighi di diversificazione e aree di interesse ecologico, sul pagamento per i giovani agricoltori esercitato tramite persona giuridica e sul regime di pagamento unico per superficie. Le modifiche si applicano, salvo eccezioni, alle domande di aiuto relative agli anni civili a partire dal 1o gennaio 2018; alcune disposizioni su giovani agricoltori e sostegno accoppiato hanno efficacia per gli anni civili successivi al 2014, e gli Stati membri possono anticipare talune modifiche al 2017 con specifici obblighi di comunicazione.
Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema dei pagamenti diretti della PAC per chiarire e correggere varie disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e per aggiornare l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013. La finalità principale è duplice: semplificare l’attuazione amministrativa per Stati membri e agricoltori e rafforzare, o rendere più coerenti, le misure con impatto ambientale, in particolare quelle relative all’inverdimento e alle aree di interesse ecologico.
Ambito generale e logica della riforma
La Commissione motiva gli interventi richiamando l’esperienza del primo anno di applicazione delle regole sull’inverdimento, la necessità di adattare la disciplina alla canapa coltivata come coltura intercalare, l’esigenza di chiarire il regime dei diritti all’aiuto e l’opportunità di eliminare obblighi informativi ormai duplicati da altri atti di esecuzione. La riforma è quindi tecnica ma sostanziale: ridefinisce alcune categorie, corregge criteri di calcolo e armonizza i fattori di ponderazione delle aree di interesse ecologico con le nuove regole materiali.
Canapa: requisiti di ammissibilità e controlli sul THC
Il nuovo articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 conferma che l’ammissibilità delle superfici investite a canapa dipende dall’uso di sementi certificate di varietà presenti nel catalogo comune al 15 marzo dell’anno di pagamento. Gli Stati membri devono predisporre un sistema di verifica del tenore di THC conforme al metodo dell’allegato III e conservare i dati analitici relativi a ciascuna varietà, compresi tenore riscontrato, metodo, numero di prove, momento del campionamento e misure nazionali adottate.
Se la media dei campioni di una varietà supera il limite fissato dall’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l’anno successivo si applica la procedura B; se il superamento si ripete per due anni consecutivi, lo Stato membro chiede l’autorizzazione a vietarne la commercializzazione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE e, dal successivo anno di domanda, la varietà non è più ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro interessato. È inoltre introdotta la definizione di canapa coltivata come coltura intercalare, identificata nella semina successiva al 30 giugno.
Frazioni di diritti all’aiuto
L’articolo 24 viene chiarito per evitare dubbi applicativi: quando il numero di diritti all’aiuto dichiarati supera la superficie ammissibile, anche la frazione di diritto che eccede parzialmente la superficie si considera pienamente attivata ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il pagamento, però, resta parametrato esclusivamente alla corrispondente frazione di ettaro ammissibile.
Inverdimento: diversificazione delle colture e superfici ecologiche
La parte più estesa dell’intervento riguarda le norme sull’inverdimento. Per la diversificazione delle colture, l’articolo 40 consente agli Stati membri di fissare il periodo di riferimento su base nazionale, regionale o subregionale e di trattare come unica "coltura mista" le superfici contigue formate da colture distinte ciascuna inferiore alla soglia minima nazionale.
Il nuovo impianto dell’articolo 45 riorganizza in modo più dettagliato i tipi di aree di interesse ecologico:
- per i terreni a riposo si impone l’assenza di qualsiasi produzione agricola e un periodo minimo di riposo non inferiore a sei mesi;
- per gli elementi caratteristici del paesaggio si elencano siepi, fasce alberate, alberi in filari, alberi isolati, boschetti, stagni, fossati e muretti di pietra tradizionali, con limiti massimi di calcolo e facoltà per gli Stati membri di restringere l’elenco;
- per le fasce tampone e i bordi dei campi si prevede una nozione ampia, con larghezza minima di 1 metro e massima di 20 metri per quelle non prescritte o protette dalla condizionalità;
- per le fasce lungo i bordi forestali gli Stati membri possono ammettere o vietare la produzione agricola, con larghezza minima di 1 metro e massimi di 10 o 20 metri a seconda dell’opzione prescelta;
- per le colture intercalari o il manto vegetale si richiede la semina di miscugli di specie vegetali o la sottosemina di erba o leguminose e una permanenza minima di otto settimane;
- per le colture azotofissatrici si ammettono anche miscugli, purché la componente azotofissatrice sia predominante, e gli Stati membri possono imporre condizioni aggiuntive.
Il regolamento precisa inoltre il concetto di "assenza di produzione agricola", ammettendo azioni di copertura vegetale del suolo, inclusa la semina di miscugli di fiori selvatici, e consente in alcuni casi sfalcio o pascolo, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente. Sono vietati i prodotti fitosanitari sulle superfici rilevanti, con disciplina specifica per le ipotesi di sottosemina.
Adiacenza e calcolo delle aree di interesse ecologico
Viene aggiunto il paragrafo 5 bis all’articolo 45 per chiarire quando superfici e elementi si considerano adiacenti ai fini dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013: è sufficiente che siano adiacenti a un’area di interesse ecologico direttamente contigua ai seminativi dell’azienda. È inoltre precisato che la vegetazione ripariale deve essere considerata integralmente nel calcolo, e che tutta la superficie qualificabile come elemento caratteristico del paesaggio o fascia può essere conteggiata fino al relativo massimo dimensionale.
Giovani agricoltori e persone giuridiche
Per il pagamento ai giovani agricoltori, il regolamento chiarisce il momento in cui deve essere rispettato il limite di età di 40 anni quando il controllo effettivo e duraturo è esercitato tramite persona giuridica. Il giovane agricoltore deve avere al massimo 40 anni nell’anno in cui la persona giuridica presenta per la prima volta domanda nel regime di pagamento o nel regime di pagamento unico per superficie.
Sostegno accoppiato facoltativo
La modifica dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, rende più flessibile la determinazione dell’importo unitario del sostegno accoppiato facoltativo. Se la superficie o il numero di capi ammissibili non supera il limite quantitativo fissato, l’importo unitario può essere fissato anche in un intervallo tra due valori di riferimento, calcolati sulla base dell’importo di finanziamento della misura e della superficie o del numero di capi ammissibili.
Comunicazioni e semplificazioni amministrative
Sono soppressi l’articolo 64, paragrafo 5, e l’articolo 67, paragrafo 2, perché i rispettivi dati sono già trasmessi tramite altri regolamenti di esecuzione. L’articolo 65, relativo alle comunicazioni sull’inverdimento, viene aggiornato per allineare il contenuto delle informazioni da trasmettere alla nuova disciplina: tra i dati richiesti figurano il numero di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento, i beneficiari del regime per i piccoli agricoltori, gli esonerati da diversificazione e da area di interesse ecologico, nonché i dati sulle superfici e sui prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale. Entro il 1o agosto di ogni anno gli Stati membri devono inoltre comunicare il periodo di riferimento per il calcolo delle quote delle diverse colture e il livello geografico corrispondente.
Metodo di analisi del THC nella canapa
L’allegato III introduce il metodo uniforme UE per la determinazione quantitativa del THC nella canapa mediante gascromatografia dopo estrazione con solvente. Il metodo distingue procedura A e procedura B, disciplina in dettaglio il campionamento, l’essiccazione, la conservazione, la preparazione della prova, i reagenti, l’estrazione e le condizioni strumentali, nonché il modo di esprimere i risultati. Per la canapa intercalare sono previste modalità particolari di campionamento, adattate all’assenza di infiorescenze femminili.
Aggiornamento dell’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013
L’allegato X è sostituito per riallineare i fattori di conversione e ponderazione alle nuove definizioni e categorie di aree di interesse ecologico. Sono aggiornati i valori relativi a terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi del paesaggio, fasce tampone e bordi dei campi, ettari agroforestali, fasce lungo i bordi forestali, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento, colture intercalari o manto vegetale e colture azotofissatrici, oltre alle pratiche equivalenti dell’allegato IX. L’obiettivo dichiarato è garantire coerenza tra pratiche standard ed equivalenti e parità di trattamento tra agricoltori.
Regime transitorio, applicazione e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche sulle aree di interesse ecologico e sull’allegato X si applicano alle domande di aiuto relative agli anni civili a partire dal 1o gennaio 2018, ma gli Stati membri possono anticiparne l’applicazione al 2017 per alcune disposizioni, a condizione di comunicarlo alla Commissione e di informare gli agricoltori entro un mese dall’entrata in vigore. Le modifiche relative ai giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo hanno invece efficacia retrodatata per le domande relative agli anni civili successivi al 2014.
Disposizioni principali
Canapa: sementi certificate, controllo del THC e coltura intercalare
Sostituisce l’articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. L’ammissibilità delle superfici a canapa è subordinata all’uso di sementi di varietà iscritte nel catalogo comune al 15 marzo dell’anno di pagamento e certificate ai sensi della direttiva 2002/57/CE. Gli Stati membri devono istituire un sistema di determinazione del tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) secondo il metodo dell’allegato III e conservare i dati di controllo. Se la media dei campioni supera il limite dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica la procedura B nell’anno di domanda successivo; se ciò accade per due anni consecutivi, lo Stato membro chiede l’autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà e la varietà diventa non ammissibile ai pagamenti diretti. Viene definita la canapa coltivata come coltura intercalare come la canapa seminata dopo il 30 giugno. Per i controlli, la canapa deve restare in condizioni normali di crescita per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura; per la coltura intercalare, almeno fino alla fine del periodo vegetativo.
Frazioni di diritti all’aiuto e attivazione
Modifica l’articolo 24, chiarendo che, se l’agricoltore dichiara un numero di diritti all’aiuto superiore alla superficie ammissibile dichiarata, anche la frazione di diritto che eccede parzialmente tale superficie si considera pienamente attivata ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tuttavia il pagamento è calcolato solo sulla corrispondente frazione di ettaro ammissibile.
Diversificazione delle colture: periodo e coltura mista
All’articolo 40 si consente agli Stati membri di fissare il periodo di riferimento per la diversificazione delle colture a livello nazionale, regionale o subregionale. Inoltre, le superfici con colture diverse contigue, in cui ciascuna coltura singola è inferiore alla dimensione minima nazionale, possono essere considerate come un’unica coltura mista.
Aree di interesse ecologico: terreni a riposo, elementi del paesaggio, fasce tampone, bordi dei campi, colture intercalari e colture azotofissatrici
Riformula in profondità l’articolo 45, ridefinendo i tipi di aree di interesse ecologico e i relativi limiti dimensionali. Per i terreni a riposo è previsto un periodo minimo di assenza di produzione non inferiore a sei mesi; i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico restano terreni a seminativo. Gli elementi del paesaggio includono siepi, fasce alberate, alberi in filari, alberi isolati, boschetti, stagni, fossati e muretti di pietra tradizionali, con limiti massimi di calcolo (ad esempio 10 metri di larghezza per siepi/fasce alberate/alberi in filari e fossati; 0,3 ettari per boschetti nel campo e stagni). Le fasce tampone e i bordi dei campi possono comprendere anche fasce tampone lungo corsi d’acqua e bordi protetti dalle norme di condizionalità, con larghezza minima di 1 metro e limite massimo di 20 metri per quelle non prescritte o protette dalla condizionalità. Le fasce lungo i bordi forestali possono essere con o senza produzione, con larghezza minima di 1 metro e massimo di 10 o 20 metri a seconda del caso. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale devono essere costituite da miscugli di specie vegetali o da sottosemina di erba o leguminose e devono restare tali per almeno otto settimane; sono esclusi i seminativi invernali ordinariamente seminati in autunno e le pratiche equivalenti dell’allegato IX. Le colture azotofissatrici possono includere miscugli, purché la componente azotofissatrice sia predominante; gli Stati membri possono imporre condizioni aggiuntive, anche in relazione ai rischi di lisciviazione dell’azoto e alla coerenza con le direttive 91/676/CEE e 2000/60/CE. Per tutte queste superfici è chiarito il concetto di assenza di produzione agricola, sono ammesse azioni per la copertura vegetale del suolo e, in alcuni casi, sfalcio o pascolo se la fascia resta distinguibile. È vietato l’uso di prodotti fitosanitari sulle superfici interessate, con regole specifiche per le superfici costituite tramite sottosemina.
Adiacenza delle aree di interesse ecologico
Introduce il paragrafo 5 bis all’articolo 45 per chiarire che, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate adiacenti quando confinano con un’area di interesse ecologico direttamente adiacente ai seminativi dell’azienda.
Vegetazione ripariale e fasce lungo i bordi forestali
Prevede che la vegetazione ripariale sia presa integralmente in considerazione nel calcolo delle aree di interesse ecologico. Per le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono scegliere se consentire produzione agricola, vietarla o offrire entrambe le opzioni; i limiti di calcolo sono di 10 metri in caso di produzione e 20 metri in caso di divieto.
Divieto di prodotti fitosanitari e chiarimenti sull’assenza di produzione
L’articolo 45, paragrafi 10 bis, 10 ter e 10 quater, precisa che per assenza di produzione agricola si intende il mancato svolgimento di attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, ferma restando la BCAA 4. Sono autorizzate azioni per la copertura vegetale del suolo, inclusa la semina di miscugli di sementi di fiori selvatici. Il divieto di fitosanitari si applica su terreni a riposo, colture intercalari o manto vegetale, colture azotofissatrici e fasce lungo i bordi forestali con produzione; nel caso di sottosemina, il divieto decorre dalla raccolta della coltura principale per almeno otto settimane o fino alla semina della coltura principale successiva.
Pagamento per giovani agricoltori tramite persona giuridica
L’articolo 49, paragrafo 3, viene integrato chiarendo che il giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica non deve avere più di 40 anni nell’anno in cui la persona giuridica presenta per la prima volta domanda nell’ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.
Sostegno accoppiato facoltativo: importo unitario
Riformula l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, per consentire agli Stati membri di fissare l’importo unitario del sostegno anche a un valore compreso tra due parametri: il rapporto tra l’importo di finanziamento della misura e la superficie o il numero di capi ammissibili nell’anno considerato, e il medesimo rapporto calcolato rispetto al limite quantitativo fissato dal primo comma. La disposizione opera quando la superficie o il numero di capi ammissibili non superano il limite previsto.
Soppressione di obblighi di comunicazione superati
Sono soppressi l’articolo 64, paragrafo 5, e l’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, poiché le informazioni corrispondenti sono già trasmesse alla Commissione tramite altri atti di esecuzione (in particolare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014).
Comunicazioni annuali sull’inverdimento e sul periodo di diversificazione
L’articolo 65, paragrafo 1, è aggiornato per adeguare il contenuto delle comunicazioni annuali relative all’inverdimento. Le informazioni ora comprendono, tra l’altro, il numero di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento, i beneficiari del regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori esonerati dall’obbligo di diversificazione o di area di interesse ecologico, e i dati sulle superfici dichiarate; inoltre entro il 1o agosto di ogni anno gli Stati membri comunicano il periodo di riferimento per il calcolo delle quote delle diverse colture e il relativo livello geografico.
Allegato III: metodo UE per la determinazione del THC nella canapa
Inserisce un nuovo allegato III con il metodo di determinazione quantitativa del THC mediante cromatografia in fase gassosa dopo estrazione con solvente. Il metodo distingue tra procedura A e procedura B, disciplina il campionamento, il numero di piante da campionare, l’essiccazione e la conservazione dei campioni, i reagenti, l’estrazione, le condizioni di cromatografia e le modalità di espressione del risultato. Per la canapa coltivata come coltura intercalare sono previste regole specifiche di campionamento e di mantenimento della coltura fino alla fine del periodo vegetativo.
Allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013: fattori di conversione e ponderazione delle aree di interesse ecologico
Sostituisce l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 per allinearlo alla nuova disciplina delle aree di interesse ecologico. Sono aggiornati i fattori di conversione e ponderazione per terreni a riposo, terrazze, siepi/fasce alberate/alberi in filari, alberi isolati, boschetti nel campo, stagni, fossati, muretti di pietra, fasce tampone e bordi dei campi, ettari agroforestali, fasce lungo i bordi forestali, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento, colture intercalari o manto vegetale e colture azotofissatrici, nonché per le pratiche equivalenti dell’allegato IX.
Misure transitorie e applicazione retroattiva limitata
Gli Stati membri possono decidere di applicare già alle domande di aiuto relative al 2017 alcune o tutte le modifiche di cui all’articolo 1, punti 3), 4) e 8), con conseguente applicazione della modifica dell’articolo 2 per gli elementi standard delle aree di interesse ecologico. Devono comunicarlo alla Commissione e informare gli agricoltori entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento. In via generale, le modifiche su inverdimento e allegato X si applicano alle domande di aiuto relative agli anni civili dal 1o gennaio 2018; quelle su giovani agricoltori e sostegno accoppiato si applicano alle domande relative agli anni civili successivi al 2014.
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