Sentenza n. 37/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 9/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana sulla richiesta del 9 settembre 2025 di un appuntamento necessario alla formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzare la domanda di visto; il ricorrente si è dichiarato soddisfatto dell'avvio del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva dato seguito alla richiesta, convocando il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Il giudice ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, poiché il riscontro positivo è intervenuto entro un termine ritenuto ragionevole.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e quest'ultimo si dichiara soddisfatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La convocazione dell'interessato per la formalizzazione dell'istanza di visto costituisce adempimento idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio relativa alla richiesta dell'appuntamento, se l'interessato aveva chiesto soltanto l'avvio di tale procedimento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione riscontri positivamente la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole, fermo restando il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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