Sentenza del 07/06/2016 n. 3360 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSI - SOSPENSIONE - Condizioni di applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione del rimborso è ritenuta legittima solo se sussistono entrambe le condizioni: la previa notifica di un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione e la notifica al contribuente dello specifico provvedimento di sospensione. La sospensione deve inoltre essere contenuta nei limiti quantitativi dell'atto sanzionatorio. In assenza di tali presupposti, la sospensione non è valida.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della sospensione del pagamento di un credito vantato dal contribuente. Secondo il principio affermato, l'Amministrazione finanziaria può sospendere il rimborso soltanto quando il contribuente abbia ricevuto un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione e solamente entro i limiti dell'importo risultante da tale atto. Inoltre, il provvedimento di sospensione deve essere notificato al contribuente secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 23, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È necessario che il provvedimento di sospensione del rimborso sia notificato al contribuente ai sensi del comma 3.
La sospensione del rimborso richiede un provvedimento formalmente adottato e notificato al contribuente; una sospensione non notificata secondo legge non può produrre validamente i suoi effetti.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può sospendere discrezionalmente un rimborso: deve esistere un atto previamente notificato di contestazione o di irrogazione della sanzione.
- La sospensione può riguardare soltanto l'importo corrispondente a quanto contestato o sanzionato e non può eccedere i limiti indicati nell'atto.
- Il provvedimento di sospensione deve essere autonomamente notificato al contribuente secondo le forme previste dalla legge.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare sia l'esistenza e la notifica dell'atto sanzionatorio, sia la notifica, la motivazione e l'importo del provvedimento di sospensione.
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