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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20791/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rifiutato di revocare l'affidamento in prova al servizio sociale e aveva modificato le modalita' dell'attivita' riparativa. Il Procuratore Generale censura vizi di motivazione: secondo il PG il Tribunale ha erroneamente ritenuto assenti violazioni delle prescrizioni nonostante la relazione dell'UEPE attestasse il mancato rispetto degli obblighi, un atteggiamento oppositivo e la strumentalizzazione della misura per evitare il carcere; inoltre contesta la prosecuzione dell'attivita' presso altra struttura (parrocchia) senza rivalutazione dell'idoneita' del nuovo programma da parte dell'UEPE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il provvedimento censurato non avesse adeguatamente motivato l'esercizio della discrezionalita' connessa alla revoca dell'affidamento: mancava una argomentazione logica e completa sul perche' il comportamento oppositivo e la scarsa consapevolezza del benefici non fossero incompatibili con la prosecuzione della misura. Si dispone quindi il rinvio affinche' il Tribunale valuti nuovamente, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza e fornendo motivazione esauriente.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n.343 del 29/10/1987

    principi di proporzionalita' e adeguatezza della pena

    La sentenza e' richiamata per il principio che orienta la valutazione dell'adeguatezza delle misure alternative e per la possibilita', in presenza di comportamenti che rivelino l'assenza ab initio di adesione al percorso rieducativo, di disporre la revoca con effetto ex tunc.

  • Cassazione penale, Sez. I (giurisprudenza richiamata: n.13376/2019, n.27713/2013, n.2566/1998 e altre)

    la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non e' dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni..., ma all'ipotesi che il giudice ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento

    La Corte conferma che la revoca e' rimessa alla discrezionalita' del Tribunale di sorveglianza, il quale deve pero' motivare logicamente ed esaustivamente la decisione, valutando se le violazioni siano concretamente incompatibili con le finalita' rieducative della misura.

  • Relazione UEPE (prodotta nel procedimento)

    nota dell'UEPE del 4 novembre 2021 che segnala contestazioni ripetute delle prescrizioni, mancata documentazione dell'attivita' lavorativa, rifiuto di cambio struttura e atteggiamento prepotente/offensivo

    La relazione degli operatori di esecuzione penale esterna costituisce elemento probatorio rilevante per la valutazione dell'idoneita' alla prosecuzione dell'affidamento; il Tribunale deve confrontarsi esplicitamente con tali rilievi nella motivazione.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova non scatta automaticamente al primo inadempimento: va valutata la concretezza e la gravita' delle violazioni e se esse siano incompatibili con il proseguimento del percorso rieducativo.
  • La decisione del Tribunale di sorveglianza su revoca o prosecuzione e' discrezionale, ma richiede motivazione logica, completa ed esauriente; la mancanza di adeguata motivazione puo' determinare l'annullamento con rinvio.
  • Comportamenti oppositivi reiterati, la strumentalizzazione della misura per evitare il carcere o la manifesta 'scarsa consapevolezza' del beneficio possono giustificare la revoca anche con efficacia retroattiva (ex tunc) se indicano l'assenza ab initio di adesione al percorso rieducativo.
  • La modifica delle modalita' di svolgimento dell'attivita' riparativa (es. trasferimento ad altra struttura o parrocchia) richiede la valutazione e, se del caso, la rivalutazione dell'idoneita' del nuovo programma da parte dell'UEPE/ufficio competente; il Tribunale deve motivare la scelta.
  • In fase di impugnazione la Procura puo' ottenere l'annullamento di provvedimenti insufficientemente motivati; il giudice di rinvio e' libero nell'esito ma vincolato a rispettare i principi di proporzionalita', adeguatezza e motivazione.

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