Cassazione Penale, Ordinanza n. 09880/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti sul punto oggetto di doglianza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 26 maggio 2025. Dall'ordinanza emerge che l'unico motivo riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito su un punto già deciso con motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e preceduta da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, inoltre, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a ottenere una rivalutazione del merito su punti già decisi con motivazione sufficiente e non illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretta da adeguata motivazione e da esame delle deduzioni difensive, non è sindacabile in cassazione come vizio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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