Cassazione Penale, Sentenza n. 16076/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. A Bizzozero era contestato di avere dissimulato l'intero patrimonio aziendale della "C.N.D. s.r.l." (fallita) mediante la stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda con una società di proprietà della moglie e dei figli, incassando solo parzialmente il corrispettivo; nonché di avere tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. Il ricorso, in due motivi, deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte non avrebbe considerato l'effettiva convenienza del contratto (a sostegno della quale si richiamava la rinuncia dell'affittuario all'indennizzo ex art. 79 l. fall. e la decisione del curatore di proseguire il rapporto) e non avrebbe valutato correttamente la consegna o il precedente sequestro della documentazione contabile; (2) omessa assunzione di prova decisiva per non aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria con consulenza contabile volta ad accertare la documentazione effettivamente consegnata e quella sequestrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le circostanze addotte dal ricorrente siano inconferenti rispetto alla contestazione e all'impianto motivazionale della sentenza impugnata. In particolare, l'eventuale convenienza del contratto di affitto stipulato non è idonea a escludere la dissimulazione del patrimonio, né può essere desunta dalla clausola di rinuncia all'indennizzo ex art. 79 l. fall. o dalla decisione del curatore. Quanto alle scritture contabili, la Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio sull'insufficienza delle scritture così come emerso dalla relazione ex art. 33 l. fall. (e non smentita dalle dichiarazioni dei testi a discarico), ragion per cui la richiesta di consulenza contabile e la rinnovazione istruttoria risultavano manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia contrattuale all'indennizzo previsto dall'art. 79 è stata ritenuta dalla Corte non idonea, di per sé, a dimostrare la legittimità o la "convenienza" dell'operazione negoziale per escludere la dissimulazione patrimoniale; la clausola non incide sulla valutazione sostanziale dell'operazione in relazione all'eventuale sottrazione di patrimonio alla massa fallimentare.
La relazione ex art. 33 è stata valorizzata dalla Corte d'appello come fonte probatoria che attesta l'insufficienza delle scritture contabili. La Cassazione ha ritenuto che, in assenza di contestazioni significative a quelle risultanze, non fosse necessaria ulteriore consulenza contabile o rinnovazione istruttoria.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza di bancarotta fraudolenta patrimoniale tiene conto della sostanza dell'operazione e non solo della forma: trasferimenti di patrimonio a società riconducibili a familiari e condizioni di pagamento parziali possono integrare dissimulazione anche se formalmente corredati da clausole contrattuali favorevoli.
- Clausole contrattuali che prevedono rinunce di indennizzi (es. ex art. 79 l. fall.) o il fatto che il curatore abbia temporaneamente mantenuto un rapporto contrattuale non sono decisive per escludere l'elemento della dissimulazione; occorre un esame complessivo e materiale dell'operazione.
- La semplice esistenza di un sequestro precedente o la consegna di parte della documentazione contabile non esonera dall'onere di dimostrare l'effettiva completezza e attendibilità delle scritture. Se una relazione peritale (es. ex art. 33) attesta l'insufficienza delle scritture e non è efficacemente contestata, il giudice può ritenere superflua ulteriore consulenza.
- Per ottenere l'ammissione in Cassazione di motivi che impugnano la valutazione probatoria è necessario dimostrare la rilevanza giuridica o la contraddittorietà decisiva della valutazione; la mera richiesta di rivalutazione dei fatti o di acquisizione di prova ulteriore, senza specifiche e concrete ragioni, è spesso inammissibile.
- Nelle operazioni tra parti correlate (familiari, societarie riconducibili agli stessi soggetti) il giudice esamina con maggior rigore la natura e il corrispettivo delle operazioni per accertare eventuali scopi elusivi o spoliazione della massa attiva.
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