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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2735/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Pescara che aveva dichiarato nulla l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 10 luglio 2024, con la quale era stato rigettato il dissequestro e la restituzione di un nullaosta per detenzione armi, di alcune armi comuni da sparo, di una sciabola e di numerose munizioni sottoposte a sequestro probatorio. Il ricorso di cassazione deduce la violazione degli artt. 263 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., sostenendo che la decisione sulla richiesta spettasse al Pubblico Ministero e che, qualora il GIP fosse stato investito irregolarmente, avrebbe dovuto restituire gli atti al PM ovvero fissare udienza ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. Il PM rilevava inoltre che, essendosi già esercitata l'azione penale con richiesta di decreto penale del 18/06/2024, la competenza a decidere sul dissequestro spettava al GIP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riaffermato il principio consolidato secondo cui, dopo l'esercizio dell'azione penale e prima che il fascicolo sia assegnato al giudice del dibattimento, è il Giudice per le indagini preliminari a essere funzionalmente competente a decidere sulle istanze di restituzione/dissequestro. Ha altresì osservato che il Tribunale del Riesame aveva correttamente annullato l'ordinanza del GIP non solo per la questione di competenza (come contestata dal ricorrente), ma anche perché il GIP aveva deciso senza osservare la procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., ossia aveva rigettato l'istanza 'de plano' senza adottare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127, comma 7. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto il ricorso generico e manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Durante la fase delle indagini preliminari il PM può decidere su richieste di dissequestro; tuttavia, se l'azione penale è stata esercitata, la competenza a decidere passa al GIP e questi deve decidere previa udienza camerale ai sensi dell'art. 127, comma 7; l'opposizione ex art. 263, comma 5 tutela le parti nella fase delle indagini.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Obbligo per il GIP, quando decide su istanze presentate dopo l'esercizio dell'azione penale e prima del giudizio, di adottare il provvedimento in esito ad udienza camerale (così garantendo la possibilità di tutela delle parti).

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato come strumento di impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento; indicato come parte del sistema di garanzie successive rispetto alla fase delle indagini.

  • art. 666, comma 6 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale possibile rimedio impugnatorio in fase di esecuzione per questioni relative a sequestri/restituzioni.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Altro riferimento normativo relativo ai rimedi impugnatori in materia di esecuzione e sequestri; indicato a titolo esemplificativo nel quadro delle tutele successive.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma menzionata nel ricorso iniziale ma non sviluppata nella motivazione della Corte; dal testo della sentenza non emerge un'interpretazione applicativa chiara di tale articolo.

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero esercita l'azione penale, le richieste di dissequestro presentate dopo tale esercizio e prima dell'inizio del dibattimento devono essere decise dal Giudice per le indagini preliminari e non dal PM.
  • Il GIP non può rigettare 'de plano' istanze di dissequestro presentate in questa fase: deve decidere dopo udienza camerale ai sensi dell'art. 127, comma 7, per garantire il contraddittorio e le tutele processuali delle parti.
  • Se un provvedimento è adottato da un giudice ritenuto incompetente o senza osservare la procedura di udienza prevista, il Tribunale del Riesame può dichiararne la nullità.
  • Il ricorso per cassazione del PM deve essere motivato e confrontarsi specificamente con i passaggi decisivi dell'ordinanza impugnata; altrimenti può essere dichiarato generico e inammissibile.
  • In fase di indagini la tutela contro il sequestro ingiustificato può avvenire tramite opposizione ex art. 263, comma 5; nelle fasi successive esistono altri rimedi impugnatori (artt. 586, 666, 676) che assicurano ulteriori possibilità di tutela.

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