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Ordinanza

Ordinanza n. 2509/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della Nota M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0050125.27-02-2025, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III del Ministero dell’Istruzione e del Merito e avente ad oggetto l’ammissione alle prove orali nei concorsi per titoli ed esami per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. - dei provvedimenti adottati dagli Uffici Scolastici Regionali indicati di seguito, recanti la determinazione del punteggio minimo e del numero massimo dei candidati ammessi alla prova orale nell’ambito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. nn. 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024, in attuazione del D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023: - Sostegno Primaria, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO per regione di destinazione CAMPANIA, con Prot. n. 2860 del 03/03/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA, con Prot. n. 8703 del 03/03/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR LAZIO, con Prot. n. 19668 del 28/02/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR LAZIO, con Prot. n. 19668 del 28/02/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR MARCHE, con Prot. n. 455 del 03/03/2025; - Sostegno Infanzia, esito pubblicato dall'USR LIGURIA per regione di destinazione MARCHE, con Prot. n. 2983 del 26/02/2025; - B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, esito pubblicato dall'USR MARCHE per regione di destinazione SICILIA, con Prot. n. 708 del 16/04/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 3736 del 27/02/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 3736 del 27/02/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR PUGLIA, con Prot. n. 19676 del 07/03/2025; - Sostegno Infanzia, esito pubblicato dall'USR CALABRIA per regione di destinazione PUGLIA, con Prot. n. 7153 del 06/03/2025; - Sostegno Infanzia, esito pubblicato dall'USR CALABRIA per regione di destinazione USR SICILIA, con Prot. n. 7153 del 06/03/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR TOSCANA, con Prot. n. 3485 del 28/02/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR TOSCANA, con Prot. n. 3485 del 28/02/2025; Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto. Per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale delle norme interne nella parte in cui: – limitano l’accesso alla prova orale del concorso pubblico a un numero massimo di candidati pari a tre volte i posti messi a bando, anche qualora gli stessi abbiano conseguito la soglia minima di idoneità di 70/100; – applicano tale criterio in modo retroattivo a procedure concorsuali già bandite, alterando le condizioni di partecipazione e violando i principi di affidamento, parità di trattamento e merito. Con specifico riferimento: • alla Corte di Giustizia UE, per valutare il contrasto con: – l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (divieto di discriminazione), – l’art. 47 della medesima Carta (diritto a un ricorso effettivo e imparziale); • alla Corte Costituzionale, per accertare la violazione degli artt. – 3 Cost. (uguaglianza e non discriminazione), – 24 Cost. (diritto di difesa), – 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione).

Giustizia amministrativa202505227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota ministeriale e provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali che hanno determinato il punteggio minimo e il numero massimo dei candidati ammessi alla prova orale nei concorsi per il personale docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota ministeriale del 27 febbraio 2025 e i provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali relativi a diverse procedure concorsuali per il personale docente, contestando il limite all'ammissione alla prova orale dei candidati in misura non superiore a tre volte i posti messi a bando, anche quando fosse stata conseguita la soglia minima di idoneità di 70/100. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del criterio a procedure già bandite, con asserita violazione dei principi di affidamento, parità di trattamento e merito, chiedendo la disapplicazione delle norme interne o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e/o la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Il TAR aveva già prospettato, in sede cautelare, la possibile inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per carenza dei relativi presupposti. In questa fase ha rilevato inoltre la necessità di verificare se siano state pubblicate le graduatorie definitive di merito delle procedure concorsuali, ai fini della possibile sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione delle stesse.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso definitivamente sulla possibile inammissibilità del gravame collettivo e cumulativo. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando ai ricorrenti e alle amministrazioni resistenti di riferire, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e mediante memoria eventualmente corredata da documenti, se siano state pubblicate le graduatorie definitive di merito relative alle procedure concorsuali oggetto del giudizio. Tale verifica è stata ritenuta necessaria per valutare la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora le graduatorie siano state pubblicate e non siano state impugnate. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del gravame collettivo e cumulativo

    La questione di possibile inammissibilità, già prospettata in sede cautelare, viene sottoposta nuovamente alle parti nel rispetto del contraddittorio processuale.

  • artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    divieto di discriminazione; diritto a un ricorso effettivo e imparziale

    Sono indicati dai ricorrenti quali parametri rispetto ai quali valutare il contrasto delle norme interne che limitano l'accesso alla prova orale.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    uguaglianza e non discriminazione; diritto di difesa; buon andamento e imparzialità dell'amministrazione

    Sono indicati dai ricorrenti quali parametri costituzionali per la questione di legittimità delle norme interne contestate.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul ricorso può dipendere dalla pubblicazione di graduatorie definitive sopravvenute e dalla loro eventuale mancata impugnazione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dalle parti informazioni e documenti necessari a valutare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata impugnazione di una graduatoria definitiva può rilevare, in relazione agli atti concorsuali precedentemente contestati, ai fini della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di decidere su una possibile causa di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, il giudice può sottoporre la questione alle parti e acquisire le loro osservazioni nel rispetto del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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