Cassazione Penale, Ordinanza n. 24692/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato contestato in continuazione e con recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. In appello le parti avevano raggiunto un accordo sul solo trattamento sanzionatorio, con rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la Corte di appello aveva quindi rideterminato la pena e aveva escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso per cassazione censurava la violazione di legge per il mancato esame, da parte del giudice di appello, dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato e aspecifico il motivo. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. seguito a rinuncia a tutti i motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione ai soli motivi non rinunciati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come base della continuazione contestata in imputazione e nella decisione di merito
art. 391-ter c.p.
norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato condannato
art. 599-bis c.p.p.
consente l'accordo in appello sul trattamento sanzionatorio; la rinuncia agli altri motivi delimita il devolutum del giudice di secondo grado
art. 129 c.p.p.
il giudice deve prosciogliere solo quando emergano evidenti cause di non punibilità; nel patteggiamento in appello, dopo rinuncia ai motivi diversi dalla pena, non vi è obbligo di una autonoma motivazione sul mancato proscioglimento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, de plano, in camera di consiglio non partecipata
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
disposizione che ha reintrodotto il cd. patteggiamento in appello
art. 611 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito; non inserito
art. 592 c.p.p.
non ricavabile dal testo; non inserito
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma e specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non emergono ictu oculi cause evidenti di non punibilità.
- L'effetto devolutivo dell'impugnazione delimita il perimetro della cognizione del giudice di appello ai soli motivi non rinunciati; ciò esclude che il giudice debba riesaminare questioni esplicitamente abbandonate dall'appellante.
- Il motivo di ricorso che contesta il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. dopo un accordo in appello limitato alla pena è manifestamente infondato se non indica specifiche ragioni evidenti e immediatamente percepibili di proscioglimento.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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