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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Lavoro dipendente - Redditi assimilati - Rendite e assegni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rendita vitalizia è stata qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera h), del DPR 917/1986. Anche se costituisce il corrispettivo della cessione di partecipazioni societarie, essa concorre alla formazione del reddito imponibile del cedente nei singoli periodi d'imposta in cui viene percepita. La pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una rendita vitalizia ricevuta come corrispettivo per la cessione di quote societarie. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'importo dovesse essere trattato diversamente, mentre l'Amministrazione finanziaria lo considerava reddito imponibile nei periodi d'imposta in cui veniva percepito.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 1, lettera h), DPR 917/1986 (TUIR)

    I redditi derivanti dagli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), tra gli oneri deducibili, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    La rendita vitalizia percepita dal cedente, pur derivando da un contratto di cessione di quote societarie, è trattata fiscalmente come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e deve essere tassata progressivamente nei periodi d'imposta di effettiva percezione.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un pagamento dipende dalla sua natura sostanziale e dalla disciplina specifica applicabile, non soltanto dal contratto o dall'operazione economica da cui deriva.
  • Quando il corrispettivo di una cessione viene pagato mediante una rendita vitalizia o assegni periodici, ciascun importo percepito può concorrere al reddito imponibile del beneficiario nel relativo periodo d'imposta.
  • La rendita vitalizia può essere fiscalmente assimilata a reddito di lavoro dipendente anche se costituisce il prezzo o una parte del prezzo di una cessione di partecipazioni.
  • Nelle operazioni con corrispettivo periodico o vitalizio è necessario verificare la disciplina delle rendite e degli assegni periodici, senza presumere che l'intero trattamento fiscale coincida con quello della cessione originaria.

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