Sentenza del 12/05/2016 n. 4215 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Beni e servizi di gestione - Desumibili dalla dichiarazione - Omesse presentazioni dichiarazioni - Sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di desumere, dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società semplice e in particolare dal quadro RK, la qualità di socio del contribuente e quindi l’esistenza di redditi imputabili per trasparenza, nonostante il contribuente non avesse presentato le proprie dichiarazioni personali. Si discuteva inoltre della legittimità delle sanzioni applicate per l’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni interessati.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la compagine sociale e la posizione del contribuente fossero ricavabili dalle dichiarazioni della società, anche se le dichiarazioni personali del socio erano state omesse. Tuttavia, tale desumibilità non elimina l’obbligo del contribuente di presentare le proprie dichiarazioni dei redditi né le sanzioni conseguenti all’omissione. Pertanto, gli accertamenti e le sanzioni sono stati ritenuti dovuti nei limiti indicati dalla decisione.
Norme richiamate
Disciplina del reddito delle società di persone e imputazione per trasparenza
La posizione del socio e il reddito a lui imputabile possono essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni presentate dalla società, anche quando il socio omette la propria dichiarazione personale.
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
L’omessa presentazione della dichiarazione personale costituisce una violazione autonoma e resta sanzionabile anche se l’Amministrazione finanziaria può desumere i dati fiscali del contribuente da documenti e dichiarazioni della società.
Massime di principio
- Per i soci di società trasparenti, l’assenza della dichiarazione personale non impedisce all’Amministrazione finanziaria di ricostruire la posizione fiscale utilizzando la dichiarazione della società e l’indicazione della compagine sociale.
- La possibilità per il Fisco di conoscere il reddito da altre fonti non sostituisce l’obbligo del contribuente di presentare la propria dichiarazione.
- Le sanzioni per omessa dichiarazione possono quindi essere applicate anche quando il reddito e la qualità di socio risultano indirettamente da documentazione già trasmessa dalla società.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra l’accertamento del reddito, che può fondarsi sui dati societari, e l’illecito autonomo di omessa presentazione, che può rimanere sanzionabile.
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