Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/05/2016 n. 4215 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Beni e servizi di gestione - Desumibili dalla dichiarazione - Omesse presentazioni dichiarazioni - Sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di desumere, dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società semplice e in particolare dal quadro RK, la qualità di socio del contribuente e quindi l’esistenza di redditi imputabili per trasparenza, nonostante il contribuente non avesse presentato le proprie dichiarazioni personali. Si discuteva inoltre della legittimità delle sanzioni applicate per l’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni interessati.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che la compagine sociale e la posizione del contribuente fossero ricavabili dalle dichiarazioni della società, anche se le dichiarazioni personali del socio erano state omesse. Tuttavia, tale desumibilità non elimina l’obbligo del contribuente di presentare le proprie dichiarazioni dei redditi né le sanzioni conseguenti all’omissione. Pertanto, gli accertamenti e le sanzioni sono stati ritenuti dovuti nei limiti indicati dalla decisione.

Norme richiamate

  • Disciplina del reddito delle società di persone e imputazione per trasparenza

    La posizione del socio e il reddito a lui imputabile possono essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni presentate dalla società, anche quando il socio omette la propria dichiarazione personale.

  • Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

    L’omessa presentazione della dichiarazione personale costituisce una violazione autonoma e resta sanzionabile anche se l’Amministrazione finanziaria può desumere i dati fiscali del contribuente da documenti e dichiarazioni della società.

Massime di principio

  • Per i soci di società trasparenti, l’assenza della dichiarazione personale non impedisce all’Amministrazione finanziaria di ricostruire la posizione fiscale utilizzando la dichiarazione della società e l’indicazione della compagine sociale.
  • La possibilità per il Fisco di conoscere il reddito da altre fonti non sostituisce l’obbligo del contribuente di presentare la propria dichiarazione.
  • Le sanzioni per omessa dichiarazione possono quindi essere applicate anche quando il reddito e la qualità di socio risultano indirettamente da documentazione già trasmessa dalla società.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra l’accertamento del reddito, che può fondarsi sui dati societari, e l’illecito autonomo di omessa presentazione, che può rimanere sanzionabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.