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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49697/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione e porto di parte di arma da guerra (pipe bomb). Due motivi: 1) contestava che il manufatto fosse penalmente rilevante in quanto privo di esplosivo e di telecomandi, mancando quindi l'autonomia funzionale e l'agevole ricomponibilità dell'intero; 2) censurava la negazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, sostenendo che, essendo la carica esplosiva limitata, la lieve entità doveva essere riconosciuta anche trattandosi di arma da guerra.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il RIS avesse accertato la natura di "pipe bomb" idonea nella sua funzionalità e provvista di decoder per l'innesco; la mancanza dell'esplosivo (e dei telecomandi, che non sono parte strutturale dell'arma) non esclude l'autonomia funzionale né l'appartenenza a "parte" di arma da guerra. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la sentenza di primo grado, integrata dalla motivazione d'appello, aveva escluso l'attenuante in considerazione di un giudizio complessivo che includeva il rinvenimento di ulteriori munizioni da guerra e i profili soggettivi/oggettivi del fatto. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 10 e 12)

    Le norme richiamate puniscono la detenzione/porto di parti di armi da guerra; la Corte ha interpretato che anche una parte priva di esplosivo può integrare il reato se dotata di autonomia funzionale e idoneità all'uso.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 5)

    L'attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva dei profili soggettivi e oggettivi del porto/detenzione e della quantità e potenzialità delle armi; non è automaticamente riconosciuta solo perché la carica esplosiva sarebbe limitata.

  • Codice di procedura penale (art. 616, comma 1)

    Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Un manufatto destinato ad essere arma (es. pipe bomb) può configurare "parte" di arma da guerra anche se privo dell'esplosivo: è sufficiente l'autonomia funzionale e l'idoneità all'uso.
  • La presenza o assenza di telecomandi non incide sul carattere di "parte" dell'arma se tali dispositivi non fanno parte della struttura essenziale dell'ordigno.
  • Per riconoscere l'attenuante della lieve entità occorre un giudizio complessivo che consideri caratteristiche oggettive (quantità, potenzialità distruttiva, presenza di altri materiali pericolosi) e profili soggettivi; una limitata carica esplosiva da sola non garantisce l'attenuante.
  • La motivazione della sentenza di appello, quando conforme a quella di primo grado, si integra con essa: il controllo di legittimità valuta il complesso argomentativo formato dalle due pronunce.
  • In casi simili è determinante l'esito degli accertamenti tecnici (perizia del RIS o analogo), che possono stabilire idoneità funzionale e modalità costruttive dell'ordigno ai fini della qualificazione penale.

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