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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30303/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, come terza interessata, impugnava il rigetto della richiesta di restituzione di beni formalmente a suo nome ma ritenuti nella disponibilità del marito Giuseppe Vitale. Contestava che l'ordinanza non avesse considerato elementi di novità (in particolare la revoca del sequestro di prevenzione antimafia disposta dalla Sezione Misure di Prevenzione), lamentava vizio di motivazione e violazioni procedurali, nonché un presunto divieto di bis in idem per il cumulo del sequestro di prevenzione antimafia con il sequestro penale e la mancata valutazione della revoca della misura di prevenzione ai fini del fumus e del periculum del sequestro penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto che la revoca del sequestro di prevenzione non produca automaticamente effetti sul sequestro penale/confisca, salvo che i due giudizi abbiano riguardato gli stessi presupposti e non emergano elementi nuovi determinanti. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva prodotto tempestivamente la documentazione probatoria necessaria a escludere l'intestazione fittizia e che l'ordinanza impugnata forniva motivazione sufficiente; perciò ha confermato il rigetto. La ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e è stato disposto il versamento di una somma a titolo di contributo, come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Testo Unico Antimafia)

    art. 4, lett. a) e b.; artt. 30 e ss.; art. 19

    Disciplina i rapporti tra misure di prevenzione patrimoniali e sequestri penali: consente la coesistenza di vincoli sullo stesso bene e prevede che la revoca della misura di prevenzione non abbia effetto automatico sul sequestro penale salvo identità dei presupposti e assenza di nuovi elementi.

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicano i reati per i quali è stato esercitato il procedimento penale a carico del Vitale (illecita attività di sostanze stupefacenti), posti a fondamento del sequestro penale e della confisca disposta dal G.U.P.

  • codice penale

    La confisca allargata/di prevenzione ex art. 240-bis ha presupposti e finalità diversi rispetto alla confisca di prevenzione; la sovrapposizione non esclude automaticamente l'applicazione dell'una o dell'altra, ma richiede valutazioni probatorie specifiche.

  • d.l. n. 306 del 1992

    Norma richiamata storicamente per la confisca ex reato: il rigetto in sede di prevenzione non preclude necessariamente una successiva confisca penale ex art. 12-sexies (oggi art. 240-bis) se emergono fatti o elementi nuovi.

  • codice di procedura penale

    art. 321, comma 3; art. 616

    Art. 321 comma 3 rilevante per la revoca del sequestro preventivo; art. 616 fissa le conseguenze economiche (condanna alle spese) per i ricorsi inammissibili.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 24 del 27/02/2019

    Chiarisce che le misure di prevenzione hanno finalità prevalentemente preventiva e che la confisca di prevenzione è diversa dalla sanzione penale, riflettendo limiti e garanzie costituzionali e convenzionali; giurisprudenza citata dalla Corte di Cassazione per giustificare la possibilità di misure cumulative.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione antimafia non determina automaticamente la cessazione di un sequestro penale o di una confisca: bisogna verificare se i due giudizi si fondano sugli stessi presupposti (titolarità, sproporzione, collegamento con attività illecita) e se non sono emersi elementi nuovi.
  • Il divieto di bis in idem non impedisce la coesistenza di vincoli sullo stesso bene quando le misure perseguono finalità diverse e hanno presupposti differenti; ciò richiede un'analisi probatoria accurata e motivazione più rigorosa nel giudizio successivo.
  • Chi chiede la restituzione di beni formalmente intestati a terzi deve depositare tempestivamente e in modo completo la documentazione probatoria che dimostri la legittima titolarità e l'assenza di intestazione fittizia: la mancata produzione anticipata può rendere inefficace l'eccezione sulla base del solo decreto di revoca in sede di prevenzione.
  • Le questioni di fatto non allegate o non adeguatamente documentate nella fase di merito difficilmente possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità; il giudice di cassazione verifica prevalentemente profili di diritto e vizio di motivazione grave.
  • In presenza di una precedente valutazione negativa in sede di prevenzione, il giudice penale che decide sulla confisca o sul sequestro dovrà fornire una motivazione più approfondita quando ritenga di giungere a conclusioni diverse, indicando gli elementi nuovi e la loro decisività.

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