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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 400/2025, depositata in data 1.4.2025.

Giustizia amministrativa202501718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 400/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il decorso del termine, il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni giudiziali, né si era costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell'amministrazione, dopo la notificazione effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte e decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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