Sentenza n. 3621/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico al minore per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti di determinazione dell’organico di sostegno presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, frequentava la scuola secondaria di primo grado per 30 ore settimanali. L’amministrazione scolastica gli aveva assegnato 18 ore di sostegno, ritenute dai genitori insufficienti rispetto alla patologia, alle esigenze di integrazione e all’intero orario scolastico. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 l. 241/1990, lamentando in particolare l’insufficienza delle ore assegnate e l’assenza di adeguata motivazione. È stata inoltre chiesta la declaratoria del diritto a un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, o comunque per un orario adeguato, nonché dell’obbligo di redigere il PEI considerando la situazione di handicap grave.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. In sede cautelare aveva riconosciuto il fumus boni iuris e il periculum in mora, rilevando che l’assegnazione di 18 ore era priva di motivazione, nonostante il verbale del GLO e il PEI dell’anno precedente indicassero la necessità della copertura per 30 ore, in ragione delle criticità esecutive e comportamentali del minore. Aveva quindi ordinato all’amministrazione di redigere tempestivamente il PEI e di assegnare il sostegno per l’intero orario scolastico. Nel merito, preso atto che l’amministrazione aveva integralmente eseguito l’ordinanza cautelare mediante l’integrazione delle ore di sostegno e che l’anno scolastico era prossimo alla conclusione, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell’amministrazione, in base alla soccombenza virtuale, per complessivi 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
situazione di handicap grave
La disposizione costituisce il presupposto della particolare tutela scolastica riconosciuta al minore in situazione di gravità.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi
La controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017
redigere tempestivamente il Piano Educativo Individuale (PEI)
Il PEI deve essere redatto tenendo conto delle esigenze individuali dell’alunno con disabilità e costituisce il presupposto per determinare le misure di sostegno necessarie.
art. 3 l. 241/1990
L’assegnazione delle ore di sostegno deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando si discosta dalle esigenze risultanti dal GLO e dal PEI.
art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007
La disciplina è richiamata nel quadro normativo relativo all’organizzazione e all’assegnazione del sostegno scolastico.
art. 40 l. 449/1997
La disposizione è richiamata quale fondamento normativo delle misure di sostegno scolastico.
Massime di principio
- L’assegnazione delle ore di sostegno a uno studente con disabilità grave deve essere determinata sulla base delle concrete esigenze individuali risultanti dal PEI e dagli atti del GLO, non mediante una quantificazione meramente astratta o automatica dell’organico disponibile.
- Quando il PEI e il verbale del GLO evidenziano la necessità della copertura dell’intero orario scolastico, l’amministrazione deve motivare specificamente l’eventuale assegnazione di un numero inferiore di ore.
- La mancata o insufficiente motivazione dell’assegnazione delle ore di sostegno, in presenza di documentate esigenze di copertura integrale, integra un vizio rilevante dell’azione amministrativa e può giustificare l’ordine giudiziale di redazione del PEI e di attribuzione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica.
- Se, nel corso del giudizio, l’amministrazione esegue integralmente la misura cautelare assicurando le ore di sostegno richieste per l’anno scolastico oggetto della controversia, e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento dell’amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo in tutto o in parte i costi a carico dell’amministrazione quando la domanda originaria appariva fondata.
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