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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 2150 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Statuto dei diritti del contribuente - affidamento - pregresso mutato orientamento giurisprudenziale - tutela del contribuente - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tutela dell'affidamento non è stata riconosciuta. Il contribuente non ha potuto beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, poiché l'errore non dipendeva esclusivamente dal successivo mutamento della prassi dell'Amministrazione: esisteva già una precedente giurisprudenza di legittimità contraria e la disciplina normativa era stata modificata proprio in relazione alla questione controversa. Le sanzioni sono quindi rimaste applicabili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di aver agito in conformità a una precedente prassi amministrativa e invocava il principio del legittimo affidamento previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, chiedendo quindi la disapplicazione delle sanzioni. La prassi, tuttavia, era stata superata da un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva qualificato come erroneo il comportamento adottato; successivamente era intervenuta anche una modifica normativa.

Norme richiamate

  • Statuto dei diritti del contribuente

    Il principio del legittimo affidamento può giustificare la disapplicazione delle sanzioni quando il contribuente abbia seguito indicazioni o prassi dell'Amministrazione ragionevolmente idonee a orientarne il comportamento. Tale tutela non opera, però, quando l'erroneità della condotta era già desumibile da un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

  • Disciplina tributaria relativa all'autoproduzione di energia e alle agevolazioni per i soggetti consortili

    La corretta applicazione della disciplina imponeva di compilare la dichiarazione tributaria senza applicare l'abbattimento del tributo secondo il criterio adottato dal contribuente, in quanto tale interpretazione era stata ritenuta erronea dalla giurisprudenza e successivamente oggetto di modifica normativa.

Massime di principio

  • Il legittimo affidamento del contribuente non è tutelabile quando la condotta, pur conforme a una prassi amministrativa, era già stata dichiarata errata da una precedente giurisprudenza di legittimità.
  • Il mutamento successivo della prassi dell'Amministrazione non comporta automaticamente la disapplicazione delle sanzioni: occorre verificare se, al momento della condotta, esistessero elementi giuridici già idonei a escludere la correttezza dell'interpretazione seguita.
  • La presenza di una modifica normativa successiva può confermare che la disciplina precedente era stata interpretata in modo diverso, ma non determina di per sé l'esonero dalle sanzioni.
  • Per invocare validamente l'affidamento occorre dimostrare una situazione oggettiva di incertezza normativa, l'assenza di precedenti giurisprudenziali contrari e la conformità del comportamento a indicazioni amministrative sufficientemente chiare e specifiche.
  • Prima di applicare un'agevolazione fiscale o compilare una dichiarazione sulla base di una prassi, è necessario verificare anche la giurisprudenza consolidata e gli eventuali interventi normativi già intervenuti.

Testo integrale

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