Cassazione Civile, Ordinanza n. 17354/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore originario. Ha inoltre condannato l'erede resistente alla rifusione delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità in favore della società creditrice.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva notificato a un debitore un atto di precetto fondato su una sentenza di condanna del Tribunale, richiamando anche un successivo provvedimento di correzione di errore materiale. Il debitore proponeva opposizione al precetto deducendo: mancanza di un titolo idoneo e irregolarità del precetto; illegittimità degli interessi richiesti; errato conteggio delle indennità; non debenza dell'IVA sulle spese legali. Il Tribunale aveva accolto il primo motivo, ritenendo nullo il precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo contenente la condanna relativa alle indennità, reputando irrilevante il provvedimento di correzione. La società creditrice ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per difetto di ius postulandi, assumendo la non genuinità della procura alle liti; (2) violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c., sostenendo che, una volta notificata la sentenza in forma esecutiva, non occorresse notificare nuovamente il titolo corretto e che la condanna fosse comunque ricavabile dalla sentenza anche alla luce della motivazione; (3) ulteriore motivo rimasto assorbito, non specificato nella decisione di legittimità. La resistente, quale erede del debitore originario, chiedeva il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso, in relazione al dedotto difetto di ius postulandi
art. 83 c.p.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso, in relazione alla procura alle liti e alla sua contestazione
art. 140 c.p.c.
richiamato dalla creditrice per sostenere la ritualità della notificazione della sentenza in forma esecutiva
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma invocata per censurare la nullità della sentenza e del procedimento
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.
art. 479 c.p.c.
la Corte afferma che, se il titolo giudiziale è stato notificato e successivamente corretto per errore materiale, non occorre una nuova notificazione del titolo emendato, poiché la correzione non dà luogo a un nuovo titolo esecutivo
art. 480 c.p.c.
richiamato in relazione alla validità del precetto fondato su sentenza già notificata e successivamente corretta
art. 287 cod. proc. civ.
il procedimento di correzione di errore materiale ha natura meramente amministrativa e serve solo a rettificare errori formali, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione
art. 288, comma 4, c.p.c.
se la correzione introducesse una differente statuizione, la parte dovrebbe impugnare il provvedimento di correzione; in mancanza, l'esecuzione può proseguire sulla parte corretta della sentenza
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
art. 385 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del grado di merito a carico dell'opponente
art. 617 c.p.c.
disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, qualificazione accolta dal giudice di merito per il primo motivo e poi respinta nel merito dalla Corte
art. 615 c.p.c.
richiamato dal giudice di merito per qualificare gli altri motivi come opposizione all'esecuzione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e il deposito della memoria
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni
art. 2697 c.c.
solo evocato indirettamente tramite l'istanza di inammissibilità basata sulla mancanza di prova circa la non genuinità della procura
Massime di principio
- La contestazione della genuinità della sottoscrizione apposta in procura alle liti, quando la procura reca autentica del difensore, non può essere veicolata con mere illazioni o deduzioni esplorative: occorre attivare la querela di falso, poiché l'autentica fa fede fino a querela di falso circa la provenienza della sottoscrizione e la sua riferibilità al conferente.
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite contestazioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto, valutazioni grafiche o medico-documentali, essendo il giudizio di legittimità limitato al controllo di diritto e ai vizi tipici della decisione impugnata.
- Il provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. ha natura meramente amministrativa e non sostituisce la sentenza corretta: elimina solo errori formali, senza incidere sul processo formativo della volontà giudiziale né sul contenuto sostanziale della decisione.
- Poiché la correzione di errore materiale non crea un nuovo titolo esecutivo, il titolo giudiziale già notificato resta idoneo a fondare l'esecuzione anche dopo la correzione, senza necessità di una nuova notificazione del testo emendato, salvo che la correzione abbia in realtà introdotto una diversa statuizione, nel qual caso è necessaria l'impugnazione del provvedimento di correzione.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'opposizione esecutiva proposta.
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