Sentenza n. 302/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento 08/04/2025 Pratica SUAP n. 23/2025, trasmesso a mezzo pec in data 08/04/2025, con cui il Comune di Cavriglia ha negato il rilascio del permesso di costruire di cui all'istanza 29/01/2025 Prot. n. 1497 - Prat. Ed. n. 2772/2025; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; per l'accertamento del diritto dell'istante a ottenere il rilascio del permesso di costruire; per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale destinato alle attività della società locataria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo all'istanza di permesso di costruire per l'ampliamento di circa 15.040,40 mq di un fabbricato esistente situato in un'area inserita in un piano per gli investimenti produttivi. Il Comune ha ritenuto incompatibile con la destinazione industriale dell'area l'attività che la società locataria avrebbe svolto nell'immobile, qualificandola come prevalentemente logistica. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe erroneamente considerato un utilizzo logistico non imposto dall'istanza, la quale riguardava un ampliamento destinato a funzioni produttive; secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il titolo sulla base dell'oggetto formale della domanda e, eventualmente, contestare in seguito un mutamento di destinazione d'uso. Con il secondo motivo è stata dedotta la natura produttiva dell'attività, descritta come ricezione di componenti, montaggio di prodotti, deposito e consegna, realizzazione di imballaggi, nonché progettazione e realizzazione di cicli di verniciatura anticorrosione e di imballaggi specializzati per il trasporto marino. La ricorrente ha valorizzato soprattutto il montaggio dei componenti e la realizzazione degli imballaggi come elementi idonei a qualificare industrialmente l'attività complessiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e le domande di accertamento del diritto al rilascio del permesso e di risarcimento del danno. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo che il Comune valutasse la concreta destinazione d'uso dell'immobile risultante dalla relazione sul ciclo produttivo allegata all'istanza. Tale relazione, predisposta anche su incarico della società locataria, non era un elemento accidentale, ma serviva a specificare in concreto la destinazione che il capannone avrebbe assunto in caso di rilascio del titolo. La qualificazione dell'attività come produttiva contenuta nell'istanza non vincolava l'Amministrazione, che poteva esaminare la descrizione effettiva delle attività progettate. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto prevalente la componente logistica. Attività quali consignment stock, vendor managed inventory e global moving sono state considerate servizi avanzati di logistica, estranei alla produzione. La realizzazione degli imballaggi è stata ritenuta priva di autonomia e funzionale alla protezione delle merci in transito, dunque servente rispetto alla movimentazione. Il kitting, consistente nella predisposizione in un unico contenitore dei componenti destinati al prodotto finito, è stato ricondotto alla logistica; il montaggio propriamente detto, soprattutto se effettuato con macchinari, è stato invece riconosciuto come attività produttiva, perché determina nuovi manufatti. Tuttavia, l'area destinata alla lavorazione delle materie prime era ridotta rispetto agli spazi destinati alle funzioni logistiche e non risultava indicata la percentuale delle merci stoccate derivante da assemblaggi eseguiti in loco. Ne è derivato che l'attività non era logistica servente rispetto a una produzione primaria, ma produzione di imballaggi funzionale a un'attività logistica prevalente, con montaggio residuale. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo per incompatibilità dell'attività complessiva con la destinazione industriale della zona. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio di un permesso di costruire, l'Amministrazione può valutare la concreta destinazione funzionale dell'immobile desumibile dalla documentazione tecnica e dalla relazione sul ciclo produttivo allegata all'istanza, anche quando il richiedente abbia formalmente qualificato l'intervento come destinato a funzioni produttive.
- La qualificazione formale dell'attività contenuta nell'istanza edilizia non prevale sulla descrizione concreta delle attività che saranno svolte nell'immobile; il Comune può verificare la compatibilità sostanziale dell'uso progettato con la destinazione urbanistica dell'area.
- La realizzazione di imballaggi destinati a proteggere merci in transito e il kitting, consistente nella predisposizione dei componenti in un unico contenitore, costituiscono attività logistiche quando siano privi di autonomia produttiva e funzionali alla movimentazione o allo stoccaggio delle merci.
- Il montaggio di componenti può costituire attività produttiva quando comporta, anche mediante macchinari, la creazione di nuovi manufatti; tuttavia, la presenza di lavorazioni produttive residuali non attribuisce necessariamente natura industriale all'intero insediamento, se la componente logistica risulta prevalente.
- La compatibilità urbanistica dell'intervento deve essere valutata considerando la funzione complessiva dell'insediamento e il peso relativo delle diverse attività, non la mera presenza di singole operazioni astrattamente riconducibili alla produzione.
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