Cassazione Penale, Sentenza n. 07974/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per peculato e disponeva confisca rideterminata; i motivi di ricorso contestavano: 1) la qualificazione delle condotte come peculato (art. 314) anziché appropriazione indebita (contestando la qualifica di "incaricata di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 c.p.); 2) l'erronea mancata riqualificazione in truffa (art. 640) per le modalità di acquisizione del denaro; 3) l'illegittimità della confisca (art. 322-ter) nonostante l'integrale restituzione delle somme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il principio oggettivo-funzionale fissato dall'art. 358 c.p. e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34036/2025 e altri precedenti), l'attività di raccolta del risparmio postale è prestazione di pubblico servizio mentre altre attività bancoposta di natura bancaria sono privatistiche. Conseguentemente, i fatti contestati ai capi 2), 3), 4) e 5) (appropriazioni relative a conti bancoposta e polizza Postafuturo) devono essere riqualificati in appropriazione indebita (aggravata ex art. 61 n.11 c.p.) e sono dichiarati estinti per prescrizione; il fatto di cui al capo 1) (appropriazione da libretto di risparmio postale) è stato riconosciuto quale peculato ma anch'esso è prescritto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e la confisca disposta in sede di merito è revocata (in ogni caso la confisca per equivalente non è ammessa per appropriazione indebita; inoltre la confisca è stata revocata anche per il capo 1) perché l'offeso era stato integralmente risarcito).
Norme richiamate
art. 358 cod. pen.
la qualità di incaricato di pubblico servizio si determina con il criterio oggettivo-funzionale: conta la natura pubblicistica del servizio prestato (regolamentazione pubblicistica e finalità pubbliche), non il rapporto di impiego. Applicata per distinguere quando l'operatore di Poste è incaricato di pubblico servizio (raccolta risparmio postale) o svolge attività privatistiche (altre attività bancoposta).
art. 314 cod. pen. (peculato)
il reato è configurabile quando l'imputato, quale incaricato di pubblico servizio, si appropria di denaro nell'ambito di una prestazione di pubblico servizio (qui riconosciuta solo per il libretto di risparmio postale).
appropriazione indebita (art. 646 c.p. o fattispecie comune)
le condotte relative a conti bancoposta e prodotti bancari privatistici devono essere qualificate come appropriazione indebita, non peculato, con conseguente diversa natura giuridica e incompatibilità con la confisca per equivalente.
art. 640 cod. pen. (truffa)
la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla possibile riqualificazione in truffa, dato che la questione principale era la distinzione tra attività pubblicistica e privatistica; la truffa non è stata riconosciuta nei termini prospettati dalla difesa.
art. 61, n. 11 cod. pen.
richiamata come aggravante applicabile alla riqualificata appropriazione indebita.
art. 322-ter cod. pen. (confisca)
la confisca del profitto del reato non può essere disposta in caso di integrale restituzione (evita duplicazione afflittiva) e, inoltre, la confisca per equivalente non è prevista per il delitto di appropriazione indebita; pertanto la confisca disposta in sede di merito è stata revocata.
Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025 (Prete) - giurisprudenza
"il risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale"
le Sezioni Unite hanno chiarito che la raccolta del risparmio postale da parte di Poste italiane per conto della Cassa depositi e prestiti è prestazione di pubblico servizio anche se attuata tramite contratti di diritto privato; l'operatore di Poste addetto alla vendita/gestione di prodotti del risparmio postale è incaricato di pubblico servizio in relazione a tale attività.
D.P.R. n. 144/2001 (Regolamento servizi di bancoposta), art. 2, comma 1, lett. b)
definisce la raccolta del risparmio postale come attività specifica svolta da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti, fondamento normativo della connotazione pubblicistica.
art. 2 cod. pen. (lex mitior) e regime prescrizionale
applicazione della lex mitior per determinare il termine prescrizionale: per il capo 1) è applicata la pena massima di dieci anni vigente all'epoca, con conseguente decorso della prescrizione; per i capi 2)-5) riconoscimento della declaratoria di prescrizione dopo riqualificazione in appropriazione indebita.
Massime di principio
- Per i dipendenti di Poste italiane s.p.a. la qualificazione come "incaricati di pubblico servizio" va valutata in base alla natura funzionale dell'attività: la raccolta del risparmio postale (libretti e buoni postali per conto di Cassa Depositi e Prestiti) è servizio pubblico; altre attività bancoposta ordinarie sono privatistiche.
- Quando l'appropriazione riguarda prodotti del risparmio postale (attività pubblicistica), la fattispecie applicabile può essere il peculato; quando riguarda attività bancarie privatistiche la fattispecie corretta è l'appropriazione indebita.
- La distinzione tra peculato e truffa dipende dal momento dell'acquisizione del possesso: se il possesso deriva da un antecedente potere/dispersione legato all'ufficio si tratta di peculato; se il possesso è ottenuto tramite artifici e raggiri si può configurare la truffa.
- La prescrizione va calcolata applicando la legge più favorevole (lex mitior) e tenendo conto della pena edittale della fattispecie effettivamente accertata: una riqualificazione può determinare l'estinzione del reato per prescrizione.
- La confisca del profitto del reato non può essere disposta se l'imputato ha restituito integralmente il prezzo o il profitto del reato (evitando duplicazione sanzionatoria); inoltre la confisca per equivalente non è ammessa per l'appropriazione indebita.
- In situazioni simili è fondamentale: a) verificare quale specifico prodotto/servizio postale sia coinvolto (se rientra nella raccolta del risparmio postale); b) determinare la natura pubblicistica o privatistica dell'attività; c) calcolare termini prescrizionali sulla base della fattispecie corretta; d) valutare l'effetto della restituzione sulle misure ablative.
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