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Sentenza

Sentenza n. 6544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05099/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione II, che aveva accolto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto 8 di una gara per lavori di manutenzione degli impianti del servizio idrico integrato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La gara, suddivisa in otto lotti, aveva ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria con caratteristiche standardizzate ed era stata svolta con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso percentuale unico sugli elenchi prezzi. Il disciplinare richiedeva la sola offerta economica e l’accettazione delle prescrizioni tecniche minime, tra cui l’impiego di quattro squadre composte complessivamente da dodici lavoratori. Per il lotto 8, l’operatore economico Flooring aveva offerto il ribasso maggiore ed era risultato primo classificato; l’offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia e ritenuta congrua dopo richieste di chiarimenti. Il Consorzio Research, secondo classificato, aveva contestato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta economica di Flooring fosse calcolata su nove addetti anziché sui dodici richiesti e che le richieste di chiarimenti avessero comportato un inammissibile soccorso istruttorio o una modifica postuma dell’offerta su un elemento essenziale e non sanabile. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo violata la prescrizione tecnica minima sull’organico. Acea ha appellato la sentenza sostenendo che, trattandosi di gara al minor prezzo senza offerta tecnica, Flooring aveva semplicemente assunto l’impegno di rispettare tutte le prescrizioni della lex specialis e che il ribasso offerto non era mai stato modificato. L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado e riproponendo le contestazioni sull’organico e sulla verifica di anomalia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, rigettando il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che la partecipazione alla gara e la dichiarazione di accettazione senza condizioni o riserve della documentazione di gara implicassero anche l’accettazione dell’obbligo di impiegare l’organico minimo e le squadre previste dal disciplinare. Poiché la procedura era basata sul minor prezzo e non prevedeva un’offerta tecnica, dalla documentazione di partecipazione non poteva desumersi una deroga alle prescrizioni tecniche minime tale da imporre l’esclusione. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ribasso percentuale non era stato modificato durante la verifica di anomalia e che il giudizio di congruità favorevole non richiede una motivazione analitica. In presenza di una valutazione positiva dell’anomalia, spetta al concorrente che la contesta allegare e dimostrare specificamente la manifesta erroneità o irragionevolezza della valutazione, non essendo sufficienti affermazioni generiche o contestazioni parcellizzate di singole voci di costo. Research non aveva fornito una dimostrazione puntuale dell’effettivo sottodimensionamento dell’organico né dell’erroneità manifesta del giudizio della stazione appaltante. L’eccezione di inammissibilità dei motivi riproposti è stata assorbita. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata svolta secondo il criterio del minor prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

    Il criterio del minor prezzo giustifica, nella fattispecie, la presentazione della sola offerta economica, senza offerta tecnica, ferma restando l’accettazione delle prescrizioni tecniche minime della lex specialis.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    L’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi riproposti dall’appellata è stata esaminata ma non decisa, perché il Collegio ha ritenuto comunque fondato l’appello.

  • art. 74 del disciplinare tecnico

    Prevedeva la presenza costante di quattro squadre di lavoro, ciascuna composta da tre lavoratori.

    La prescrizione costituiva una condizione tecnica minima della commessa; tuttavia, nel caso concreto, la sua eventuale violazione non è stata dimostrata in modo specifico dall’impresa seconda classificata.

  • paragrafo 3.4 del disciplinare di gara

    Prevedeva l’esclusione delle offerte comportanti deroghe rispetto alle condizioni fissate nella documentazione di gara.

    La clausola escludente opera quando emerga una deroga effettiva alle condizioni minime, non quando la partecipazione sia accompagnata dall’accettazione integrale della lex specialis e non sia provato il contrasto sostanziale dell’offerta.

Massime di principio

  • Nelle gare svolte con il criterio del minor prezzo, quando la lex specialis non richiede un’offerta tecnica, l’operatore economico può limitarsi a presentare l’offerta economica e ad accettare le prescrizioni tecniche minime; la mancata indicazione analitica di tali prescrizioni nell’offerta non equivale, di per sé, a una deroga o a una causa di esclusione.
  • La dichiarazione di partecipazione con accettazione senza condizioni o riserve della documentazione di gara comprende anche l’impegno a rispettare le prescrizioni tecniche minime relative all’organico e all’organizzazione del servizio, salvo che dagli atti emerga una deroga espressa o sostanziale.
  • La verifica di anomalia può svolgersi mediante richieste di chiarimenti senza che ciò comporti una modifica dell’offerta, purché restino invariati gli elementi essenziali dell’offerta economica, incluso il ribasso percentuale, e i chiarimenti siano diretti a verificare la sostenibilità dell’offerta.
  • Il giudizio positivo di congruità dell’offerta anomala è espressione di discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione analitica; il concorrente che lo contesta deve indicare e dimostrare specificamente la manifesta erroneità o irragionevolezza della valutazione, non essendo sufficienti allegazioni generiche o riferite isolatamente a singole voci di costo.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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