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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14259/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che, in parziale riforma del giudicato di primo grado (giudizio abbreviato), confermava e/o modificava condanne per reati di estorsione aggravata e per il concorso in contesti di tipo mafioso. Le censure principali erano: vizio di motivazione e travisamento della prova (contestando la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa); mancata prova del reato di estorsione per specifici imputati (assenza di richiesta estorsiva, mancanza di comprova di percezione di somme o rapporto soggettivo con la vittima); assenza del metus o dell'intimidazione tipica dell'estorsione ambientale; mancanza del dolo specifico necessario per ritenere l'agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis.1); mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con pregresse condanne; rigetto di istanze istruttorie in appello (richiesta di escussione di testimoni e confronto con la persona offesa); errori nella valorizzazione dell'aggravante della disponibilità di armi. Alcune difese chiedevano altresì il riconoscimento di attenuanti e l'esclusione della recidiva.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha riaffermato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove) e ha ritenuto infondate o aspecifiche le censure prospettate dai ricorrenti, confermando in termini generali la motivazione e gli accertamenti di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla liquidazione in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila e alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidazione non integralmente riportata nel testo fornito).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 416-bis

    Riferimento all'associazione mafiosa e al contesto associativo: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto provata l'appartenenza e l'operatività del gruppo quale contesto rilevante per la qualificazione delle condotte e per l'applicazione delle aggravanti

  • Codice penale, art. 416-bis.1 (ex art. 7 d.l. 152/1991)

    Aggravante del cd. metodo mafioso o dell'agevolazione dell'associazione: la Corte ha ritenuto che l'estorsione cd. 'ambientale' integri l'aggravante anche in assenza di minacce esplicite quando la richiesta di danaro, nel contesto territoriale, sia percepita come intimidatoria e finalizzata a garantire un 'contratto di protezione'

  • Codice penale, art. 628, comma 3, n. 1

    Aggravante del concorso di persone nel reato: la sentenza richiama che tale aggravante richiede la coesistenza di elementi specifici (presenza simultanea dei correi per aumentare la coazione) e la difesa contestava la sua applicazione; la Corte ha osservato che l'aggravante non era stata contestata né ritenuta nei capi B) e C)

  • Codice penale, art. 629

    Riferimento alle pene per il reato di estorsione; la Corte ha confermato la valutazione delle condotte come riconducibili a estorsione e al relativo trattamento sanzionatorio

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte sottolinea che il controllo riguarda vizi di motivazione evidenti e la corretta esposizione delle ragioni giuridicamente significative, escludendo la rinnovazione della valutazione probatoria di merito

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Regole sull'integrazione istruttoria in appello nel rito abbreviato: la Corte ricorda che in sede di appellazione abbreviata la richiesta di integrazione ha carattere facoltativo e subordinato alla decisività e all'eccezionale necessità; il rigetto delle istanze è stato ritenuto non viziato

  • Codice penale, artt. 62-bis, 114 e 99

    Circostanze attenuanti e loro esclusione: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ha escluso le attenuanti generiche e la partecipazione di minima importanza e ha confermato la valutazione sulla recidiva

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze processuali in caso di rigetto dei ricorsi: la Corte ha disposto la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è il luogo per una rinnovata valutazione di merito: le censure devono evidenziare vizi di diritto o macroscopiche illogicità della motivazione, non semplici divergenze interpretative dei fatti
  • Nell'ambito dell'estorsione cd. 'ambientale' il metodo mafioso può ritenersi sussistente anche senza minacce esplicite quando la richiesta di denaro, nel contesto territoriale, abbia carattere intimidatorio percepito dalla vittima e sia finalizzata a ottenere una protezione continuativa
  • La disponibilità di armi in capo a una 'locale' mafiosa può essere desunta, in presenza di precedenti sentenze irrevocabili e di elementi processuali, come fatto notorio rilevante per l'applicazione delle aggravanti, purché la motivazione sia congrua
  • Nel giudizio di appello celebrato con rito abbreviato le richieste istruttorie integrative sono ammesse solo se decisive e sopravvenute; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la necessità di integrazione
  • Per ottenere l'accoglimento di censure sulla continuazione con pregresse condanne è necessario dimostrare specifici elementi che colleghino, in una cornice deliberativa comune, i reati successivi con il momento costitutivo dell'associazione; non è sufficiente la mera contiguità temporale o territoriale
  • Le doglianze generiche, aspecifiche o basate su una semplice diversa lettura delle prove sono spesso inammissibili in cassazione: i motivi devono essere puntuali e incentrati su violazioni normative o macroscopiche illogicità della motivazione
  • La mancata concessione di attenuanti o l'accertamento della recidiva deve essere motivata in modo congruo; la Corte di legittimità sindaca la correttezza formale e la tenuta logico-giuridica di tale motivazione, non la sua riformulazione in fatto

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