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Sentenza

Sentenza del 18/04/2016 n. 7665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato davanti al giudice amministrativo gli atti generali relativi alla microzonizzazione del territorio del Comune di Lecce e alla revisione del classamento catastale nelle microzone 1 e 2, sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l'erronea individuazione delle microzone, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, l'incompetenza della Giunta comunale, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto dei presupposti per l'aumento dei valori catastali. La questione principale esaminata dalla Corte di cassazione riguardava il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso e ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui aveva escluso la giurisdizione amministrativa. Ha stabilito che gli atti generali di microzonizzazione e di pianificazione della revisione catastale, destinati a una generalità indeterminata di contribuenti, devono essere impugnati direttamente davanti al giudice amministrativo. Resta invece devoluta al giudice tributario la contestazione dell'avviso individuale di accertamento catastale e della relativa rendita notificato al contribuente il 21 dicembre 2012. Le parti sono state rimesse davanti al Consiglio di Stato per la riassunzione del giudizio; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    La microzona è una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e delle infrastrutture urbane.

    La microzonizzazione costituisce un'attività generale di qualificazione e pianificazione del territorio, destinata a incidere su una pluralità indeterminata di immobili e contribuenti.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335 e 339

    La revisione è possibile nelle microzone per le quali il rapporto tra valore medio di mercato e corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

    La revisione del classamento non può fondarsi sulla sola richiesta del Comune o sulla mera evoluzione del mercato immobiliare, ma richiede l'accertamento di uno scostamento significativo dei valori e il rispetto della procedura prevista.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, commi 2 e 3

    Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

    Il giudice tributario è competente sulle operazioni catastali individuali e sulle pretese riferite al singolo immobile; il comma 3 consente invece una cognizione incidentale delle questioni presupposte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

    Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un atto generale, ma non può annullarlo con efficacia generale; l'impugnazione diretta degli atti generali spetta al giudice amministrativo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f)

    Il ricorso può essere proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2.

    Gli atti catastali individuali impugnabili, come il classamento e l'attribuzione della rendita del singolo immobile, rientrano nella giurisdizione tributaria.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni.

    La notificazione della rendita o del nuovo classamento individuale fa decorrere il termine per ricorrere davanti al giudice tributario, senza trasferire a quest'ultimo la giurisdizione sugli atti generali presupposti.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Un vizio formale della notificazione non determina nullità quando l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e non è stato dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra atti generali, rivolti a una pluralità indeterminata di destinatari, e atti individuali riguardanti il classamento o la rendita di uno specifico immobile.
  • Gli atti generali di microzonizzazione, classificazione e programmazione della revisione catastale si impugnano direttamente davanti al giudice amministrativo, in quanto espressione di potestà amministrativa e incidenti su interessi legittimi.
  • L'avviso individuale di accertamento catastale, il nuovo classamento e la rendita del singolo immobile devono essere contestati davanti al giudice tributario entro il termine di decadenza previsto.
  • Nel giudizio tributario il giudice può esaminare incidentalmente la legittimità dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo nel caso concreto, ma non può annullarlo con efficacia erga omnes.
  • Una revisione catastale ex L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve essere sorretta da un'istruttoria concreta sul significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali e da una motivazione adeguata, non essendo sufficiente la sola richiesta comunale.
  • L'annullamento di un atto generale o indivisibile può produrre effetti nei confronti della generalità dei destinatari, anche se non tutti hanno partecipato al giudizio.
  • Le associazioni rappresentative di interessi collettivi, non essendo destinatarie di un avviso catastale individuale, possono contestare gli atti generali davanti al giudice amministrativo, quando dimostrino un interesse concreto e qualificato.

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