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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20352/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso, proposto dai difensori di Giovanni Minichini, deduceva principalmente difetto di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla ritenuta gravità indiziaria sul capo 23 (detenzione illegale di una pistola e correlata aggravante di finalità mafiosa). Si sosteneva che il giudice del merito avesse letto erroneamente e/o trascritto male una conversazione intercettata del 16/07/2016, creando una frattura logica tra le parti del dialogo e attribuendo a Minichini una disponibilità dell'arma non dimostrata. Si contestava inoltre la sussistenza dell'aggravante mafiosa per il capo 23 (perché l'azione sarebbe stata una reazione personale/familiare di Mercogliano) e per il capo 26 (manutenzione/uso di fucili nella masseria) per carenza di spiegazione del nesso con l'agevolazione del clan.

La decisione

La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 23 e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame riguardo a tale capo, ritenendo che la valutazione del contenuto dell'intercettazione fosse viziata da manifesta illogicità e dunque difettosa quanto a gravità indiziaria. Per il resto (in particolare il capo 26 e le questioni sull'aggravante), il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata l'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis in relazione sia al capo 26 sia, nella ricostruzione dei fatti, anche con riferimento alla finalità di riaffermazione della forza del gruppo nel caso del capo 23. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dalla normativa processuale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante per finalità mafiose)

    La Corte ha ritenuto che l'uso o la disponibilità di armi possa integrare l'aggravante mafiosa quando la condotta serve a riaffermare il predominio e la forza del sodalizio sul territorio, non quando è esclusivamente un fatto di ritorsione di natura privata; tale aggravante è stata ritenuta correttamente motivata per il capo 26 e, nella ricostruzione del fatto, compatibile anche con il capo 23.

  • art. 7 legge 203/1991

    Richiamata rispetto alla qualificazione del 'metodo mafioso' e alle sue conseguenze processuali; la Corte evidenzia che la contestazione o esclusione di tale circostanza ha rilievi concreti sul procedimento cautelare e può essere oggetto di impugnazione del pubblico ministero.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale in presenza di determinate circostanze aggravanti; la Corte nota che l'esistenza o meno dell'aggravante può rilevare sulla durata e adeguatezza della misura e giustifica l'interesse del PM ad impugnare.

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza procedurale: il rinvio per nuovo giudizio sulla questione cautelare va effettuato al Tribunale di Napoli ai sensi della disciplina del riesame.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia di annullamento e rinvio.

  • Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (giurisprudenza)

    Principio di diritto secondo cui l'interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza; la Corte ha applicato questo limite ma ha ritenuto che qui sussistesse la manifesta illogicità della valutazione impugnata.

  • Sez. 6, n. 33473 del 06/06/2018 (giurisprudenza)

    Affermato il concreto interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso l'esclusione dell'aggravante mafiosa nel procedimento cautelare, quando tale esclusione possa influire sulla durata della misura o sulla presunzione di adeguatezza della custodia.

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è di regola questione di fatto rimessa al giudice del merito: in sede di legittimità si può intervenire solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Per sostenere la sussistenza dell'aggravante di tipo mafioso non è necessario che l'azione abbia finalità esclusivamente organizzative: è sufficiente che la condotta serva a rinforzare il prestigio, il controllo o il predominio del sodalizio su un territorio, distinguendosi dalla mera ritorsione personale.
  • In presenza di linguaggio convenzionale o di passaggi criptici nelle intercettazioni, è indispensabile che il giudice leghi coerentemente i passaggi del dialogo e spieghi logicamente le inferenze tratte; errori di trascrizione o incoerenze logiche rafforzano il vizio di motivazione impugnabile.
  • Il pubblico ministero ha interesse concreto a impugnare l'esclusione di aggravanti mafiose nel giudizio cautelare quando tale esclusione possa incidere sulla durata della misura o sulla presunzione di adeguatezza della custodia.
  • Se la Corte di legittimità annulla per vizi di motivazione su punti specifici, il procedimento viene rinviato al giudice del riesame per un nuovo esame circoscritto ai profili indicati; gli altri aspetti già motivati e ritenuti fondati restano efficaci.

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