Cassazione Penale, Sentenza n. 12329/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per peculato per aver annullato certificati rilasciati e trattenuto per sé i pagamenti ricevuti (complessivi in primo grado 3.465,00 euro). In appello la somma è stata rideterminata in 1.098,44 euro e la pena ridotta a due anni, due mesi e cinque giorni. Con il ricorso in Cassazione la difesa deduceva vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni dell'imputata: sosteneva che gli annullamenti fossero una prassi d'ufficio per coprire ammanchi di cassa e che non fosse dimostrata una volontà appropriativa, nonché che la Corte d'appello non avesse valutato adeguatamente le argomentazioni difensive circa gli orari dei files e le dichiarazioni della dirigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le doglianze generiche e non affrontate in modo risolutivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse replicato in modo completo e coerente: (i) una teste aveva detto che gli ammanchi non erano frequenti; (ii) la ricorrente stessa aveva ammesso la rarità di ammanchi rilevanti e non aveva segnalato il problema alla responsabile; (iii) risultava l'esistenza di un'indennità di cassa che imponeva responsabilità economica ai dipendenti, per cui la pratica degli annullamenti era illegittima e non escludeva il reato di peculato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La norma è stata interpretata nel senso che l'annullamento di certificati rilasciati e la trattenuta delle somme versate dagli utenti può integrare il reato di peculato quando il denaro era nella disponibilità dell'impiegata per ragioni d'ufficio e vi sia volontà appropriativa.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato per giustificare il trattamento cartolare del procedimento in Cassazione (esame sulla base degli atti senza discussione orale).
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Ulteriore norma procedurale che autorizza la trattazione cartolare dei ricorsi, citata a fondamento della forma di trattazione adottata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende a titolo ritenuto equo in relazione al ricorso ritenuto infondato/inammissibile.
Massime di principio
- Perché un annullamento di ricevute o certificati non venga qualificato come appropriazione è necessario dimostrare con prove solide che si trattava di una prassi lecita o di correzioni giustificate e documentate, non di operazioni finalizzate a trattenere somme.
- La Corte di legittimità non sindaca criticità motivazionali se la Corte d'appello ha risposto in modo coerente e basato su elementi di fatto; i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi espressamente con le ragioni decisive della sentenza impugnata, non generici.
- La presenza di testimonianze contrarie, di registrazioni e di elementi organizzativi (es. indennità di cassa che impone responsabilità economica) può rendere illegittima e penalmente rilevante la pratica degli annullamenti fittizi.
- L'assenza di segnalazioni formali da parte dell'impiegato rispetto ad ammanchi di cassa rafforza la ricostruzione responsabilizzante: chi dichiara di aver coperto ammanchi dovrebbe dimostrare di aver attivato le procedure previste dall'ufficio.
- Documenti informatici con orari unici o non chiari richiedono perizia tecnica e specifici accertamenti; l'assenza di tali chiarimenti rende difficile la ricostruzione favorevole alla difesa, ma la contestazione tecnica deve essere articolata e non meramente assertiva.
- Nel ricorso per cassazione è rischioso limitarsi a contestazioni generiche della motivazione: occorre indicare in modo puntuale gli errori logico-giuridici e gli elementi di fatto ignorati o travisati dalla Corte di merito.
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